Art. 58 Commercializzazione dei prodotti 1. Per la qualificazione, la calibrazione, le tolleranze, l'imballaggio e la presentazione dei prodotti, si applicano le norme vigenti. 2. Il direttore del mercato vieta la vendita di quelle parti o colli di prodotti non riclassificati secondo le norme vigenti, oppure la consente qualora i prodotti stessi vengano adeguatamente riclassificati. 3. Della esatta osservanza delle norme riguardanti la qualificazione e il confezionamento dei prodotti posti in vendita e' in ogni caso responsabile il detentore dei prodotti stessi.