Art. 58 
 
                  Commercializzazione dei prodotti 
 
    1.  Per  la  qualificazione,  la  calibrazione,  le   tolleranze,
l'imballaggio e la presentazione dei prodotti, si applicano le  norme
vigenti. 
    2. Il direttore del mercato vieta la vendita di  quelle  parti  o
colli di prodotti non riclassificati secondo le norme vigenti, oppure
la  consente  qualora  i  prodotti   stessi   vengano   adeguatamente
riclassificati. 
    3.  Della  esatta   osservanza   delle   norme   riguardanti   la
qualificazione e il confezionamento dei prodotti posti in vendita  e'
in ogni caso responsabile il detentore dei prodotti stessi.