Art. 59 Vendite per conto 1. Ai commissionari ed ai mandatari che svolgono le rispettive attivita' secondo le norme di legge e' consentita una provvigione fissata dal regolamento di mercato. 2. I commissionari e mandatari tengono a disposizione della direzione del mercato tutti gli atti e i documenti relativi alle transazioni effettuate per conto dei loro committenti o mandanti. 3. In ogni mercato l'ente gestore puo' organizzare un servizio per le vendite per conto terzi dei prodotti di cui all'articolo 34. 4. Dette vendite possono svolgersi sia mediante aste pubbliche sia per trattativa privata.