Art. 59 
 
                          Vendite per conto 
 
    1. Ai commissionari ed ai mandatari che  svolgono  le  rispettive
attivita' secondo le norme di legge  e'  consentita  una  provvigione
fissata dal regolamento di mercato. 
    2. I commissionari  e  mandatari  tengono  a  disposizione  della
direzione del mercato tutti gli atti  e  i  documenti  relativi  alle
transazioni effettuate per conto dei loro committenti o mandanti. 
    3. In ogni mercato l'ente gestore puo'  organizzare  un  servizio
per le vendite per conto terzi dei prodotti di cui all'articolo 34. 
    4. Dette vendite possono svolgersi sia  mediante  aste  pubbliche
sia per trattativa privata.