Art. 60 
 
               Sanzioni disciplinari e amministrative 
 
    1. Le infrazioni  alle  disposizioni  del  presente  capo  e  del
regolamento di mercato comportano, salva ogni diversa azione civile o
penale, sanzioni amministrative cosi' graduate  secondo  la  gravita'
dell'infrazione e la recidivita': 
      a) diffida verbale o scritta; 
      b) sospensione di ogni attivita' nel  mercato  per  un  periodo
massimo di tre giorni, con  chiusura  del  punto  di  vendita  per  i
rispettivi titolari; 
      c) sanzione amministrativa ai sensi dei rispettivi  regolamenti
comunali; 
      d) sospensione di ogni attivita' nel  mercato  per  un  periodo
superiore a tre giorni e fino a tre mesi, con chiusura del  punto  di
vendita per i rispettivi titolari; 
      e) revoca della concessione del punto di vendita nelle  ipotesi
di cui all'articolo 54. 
    2. Le sanzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), sono  irrogate
dal  direttore  di  mercato,  sentito  il  trasgressore;  i  relativi
provvedimenti sono definitivi. 
    3. Le sanzioni di cui al comma 1, lettera c)  sono  irrogate  dal
sindaco. 
    4. Le sanzioni di cui al comma 1, lettere d) ed e), sono irrogate
dalla commissione di mercato, d'ufficio o su proposta  del  direttore
di mercato, sentito il trasgressore; i  relativi  provvedimenti  sono
definitivi. 
    5. La sanzione di  cui  al  comma  1,  lettera  d),  puo'  essere
irrogata, quando non  possa  essere  disposta  tempestivamente  dalla
commissione di mercato e vi siano ragioni di gravita' e urgenza,  dal
direttore di mercato; il relativo provvedimento e' esecutivo e  perde
efficacia se non e' ratificato, entro tre giorni dalla sua  adozione,
dalla commissione di mercato,  che  deve  all'uopo  essere  convocata
senza indugio ad iniziativa del direttore.