Art. 51 

				 
                       Presidente della Giunta 

 
    1. Il Presidente della Giunta e' eletto a suffragio universale  e
diretto dai cittadini iscritti  nelle  liste  elettorali  dei  comuni
della Regione, contestualmente all'elezione del Consiglio  regionale.
Il Presidente della Giunta e'  componente  del  Consiglio  regionale.
Dalla data della  proclamazione  del  presidente  cessano  la  Giunta
regionale e il presidente in carica. 
    2.  La  legge  elettorale  regionale  stabilisce  il  sistema  di
elezione, i casi di ineleggibilita' e di incompatibilita' e i  limiti
di mandato del Presidente della Giunta. 
    3.  Il  Presidente  della  Giunta,  entro  dieci   giorni   dalla
proclamazione, nomina i componenti  della  Giunta,  tra  i  quali  un
vicepresidente,  dandone  tempestiva  comunicazione   al   Consiglio,
contestualmente alla illustrazione del programma di Governo. 
    4. Il consiglio puo' esprimere con mozione motivata  riserve  nei
confronti di singoli componenti della Giunta,  nei  termini  previsti
dal regolamento. Il Presidente della Giunta comunica al consiglio  le
decisioni che intende assumere in proposito. 
    5. Il Presidente della Giunta puo' delegare specifiche  attivita'
a  consiglieri  regionali  in  relazione  a  peculiari  e  comprovate
competenze. Il  consigliere  delegato  partecipa  alle  sedute  della
Giunta senza diritto di voto, ove si discuta di  questioni  attinenti
alle attivita' delegate. L'esercizio della delega non  da'  luogo  ad
alcuna indennita'. 
    6. Il Presidente della Giunta, dalla data della sua proclamazione
e sino alla nomina dei componenti della  giunta,  esercita  anche  le
funzioni di competenza della Giunta regionale. 
    7. Il Presidente della Giunta puo' revocare uno o piu' componenti
della giunta dandone motivata comunicazione al consiglio.