Art. 51 Presidente della Giunta 1. Il Presidente della Giunta e' eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione, contestualmente all'elezione del Consiglio regionale. Il Presidente della Giunta e' componente del Consiglio regionale. Dalla data della proclamazione del presidente cessano la Giunta regionale e il presidente in carica. 2. La legge elettorale regionale stabilisce il sistema di elezione, i casi di ineleggibilita' e di incompatibilita' e i limiti di mandato del Presidente della Giunta. 3. Il Presidente della Giunta, entro dieci giorni dalla proclamazione, nomina i componenti della Giunta, tra i quali un vicepresidente, dandone tempestiva comunicazione al Consiglio, contestualmente alla illustrazione del programma di Governo. 4. Il consiglio puo' esprimere con mozione motivata riserve nei confronti di singoli componenti della Giunta, nei termini previsti dal regolamento. Il Presidente della Giunta comunica al consiglio le decisioni che intende assumere in proposito. 5. Il Presidente della Giunta puo' delegare specifiche attivita' a consiglieri regionali in relazione a peculiari e comprovate competenze. Il consigliere delegato partecipa alle sedute della Giunta senza diritto di voto, ove si discuta di questioni attinenti alle attivita' delegate. L'esercizio della delega non da' luogo ad alcuna indennita'. 6. Il Presidente della Giunta, dalla data della sua proclamazione e sino alla nomina dei componenti della giunta, esercita anche le funzioni di competenza della Giunta regionale. 7. Il Presidente della Giunta puo' revocare uno o piu' componenti della giunta dandone motivata comunicazione al consiglio.