Art. 53 Giunta regionale 1. La Giunta regionale e' composta dal Presidente della Giunta e da un numero di membri non superiore a un quinto dei componenti del Consiglio regionale. 2. I componenti della Giunta regionale sono scelti fra i consiglieri regionali o, per una percentuale non superiore al cinquanta per cento, tra cittadini esterni al consiglio, che siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge. Nella composizione della giunta e' garantita la presenza di rappresentanti di entrambi i generi. 3. La Giunta regionale esercita collegialmente le sue funzioni. Delibera: con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza dei presenti. 4. Il Presidente della Giunta puo' attribuire, per affari determinati, incarichi temporanei a singoli membri della giunta e puo' altresi' affidare a uno o piu' componenti della giunta compiti permanenti di istruzione per gruppi di materie affini. 5. Le sedute della Giunta regionale non sono pubbliche, salva diversa decisione della giunta stessa.