Art. 53 

				 
                          Giunta regionale 

 
    1. La Giunta regionale e' composta dal Presidente della Giunta  e
da un numero di membri non superiore a un quinto dei  componenti  del
Consiglio regionale. 
    2.  I  componenti  della  Giunta  regionale  sono  scelti  fra  i
consiglieri  regionali  o,  per  una  percentuale  non  superiore  al
cinquanta per cento, tra cittadini esterni al consiglio, che siano in
possesso dei requisiti previsti dalla legge. Nella composizione della
giunta e' garantita la  presenza  di  rappresentanti  di  entrambi  i
generi. 
    3. La Giunta regionale esercita collegialmente le  sue  funzioni.
Delibera: con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti e  a
maggioranza dei presenti. 
    4.  Il  Presidente  della  Giunta  puo'  attribuire,  per  affari
determinati, incarichi temporanei a singoli  membri  della  giunta  e
puo' altresi' affidare a uno o piu' componenti della  giunta  compiti
permanenti di istruzione per gruppi di materie affini. 
    5. Le sedute della Giunta regionale  non  sono  pubbliche,  salva
diversa decisione della giunta stessa.