Art. 54 

				 
                   Funzioni della Giunta regionale 

 
    1. La Giunta regionale definisce  e  realizza  gli  obiettivi  di
governo e di amministrazione. 
    2. La Giunta regionale delibera: 
      a) i regolamenti, nei limiti e nelle forme previste dalle leggi
regionali; 
      b) i progetti  di  legge,  di  regolamento  e  le  proposte  di
provvedimento da presentare al Consiglio regionale; 
      c) l'impugnazione di leggi e la  promozione  dei  conflitti  di
attribuzione avanti la Corte costituzionale, anche su iniziativa  del
Consiglio regionale e del Consiglio delle autonomie  locali,  dandone
comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile; 
      d) le nomine e le designazioni che  la  legge  le  attribuisce,
dandone immediata comunicazione al Consiglio regionale; 
      e) ogni altro atto ad essa attribuito  dallo  statuto  e  dalle
leggi regionali. 
    3. La legge regionale attribuisce al presidente e  ai  componenti
della Giunta regionale una indennita' di carica.