Art. 54 Funzioni della Giunta regionale 1. La Giunta regionale definisce e realizza gli obiettivi di governo e di amministrazione. 2. La Giunta regionale delibera: a) i regolamenti, nei limiti e nelle forme previste dalle leggi regionali; b) i progetti di legge, di regolamento e le proposte di provvedimento da presentare al Consiglio regionale; c) l'impugnazione di leggi e la promozione dei conflitti di attribuzione avanti la Corte costituzionale, anche su iniziativa del Consiglio regionale e del Consiglio delle autonomie locali, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile; d) le nomine e le designazioni che la legge le attribuisce, dandone immediata comunicazione al Consiglio regionale; e) ogni altro atto ad essa attribuito dallo statuto e dalle leggi regionali. 3. La legge regionale attribuisce al presidente e ai componenti della Giunta regionale una indennita' di carica.