Art. 55 Cessazione dalla carica di Presidente della Giunta regionale 1. Il Consiglio regionale puo' esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non puo' essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta le dimissioni della giunta e lo scioglimento del consiglio. 2. La rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie del Presidente della Giunta regionale comportano la cessazione della giunta e lo scioglimento del consiglio. 3. In caso di scioglimento, il consiglio resta in carica fino al completamento delle operazioni di proclamazione degli eletti, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, agli adempimenti urgenti e improrogabili. 4. Dopo la scadenza del consiglio, il Presidente e la Giunta regionale rimangono in carica, per l'ordinaria amministrazione, fino alla proclamazione del nuovo presidente. 5. In caso di cessazione dalla carica del Presidente della Giunta, le funzioni di presidente sono esercitate dal vicepresidente o, in mancanza, dal componente della giunta piu' anziano d'eta', e la Giunta regionale rimane in carica, per l'ordinaria amministrazione, fino alla proclamazione del nuovo presidente.