Art. 55 

				 
    Cessazione dalla carica di Presidente della Giunta regionale 

 
    1.  Il  Consiglio  regionale  puo'  esprimere  la  sfiducia   nei
confronti del Presidente  della  Giunta  mediante  mozione  motivata,
sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata  per
appello nominale a maggioranza assoluta dei  componenti.  La  mozione
non puo' essere messa  in  discussione  prima  di  tre  giorni  dalla
presentazione. L'approvazione della mozione di sfiducia  comporta  le
dimissioni della giunta e lo scioglimento del consiglio. 
    2.  La  rimozione,  l'impedimento  permanente,  la  morte  o   le
dimissioni  volontarie  del   Presidente   della   Giunta   regionale
comportano  la  cessazione  della  giunta  e  lo   scioglimento   del
consiglio. 
    3. In caso di scioglimento, il consiglio resta in carica fino  al
completamento  delle  operazioni  di  proclamazione   degli   eletti,
limitandosi, dopo la  pubblicazione  del  decreto  di  indizione  dei
comizi elettorali, agli adempimenti urgenti e improrogabili. 
    4. Dopo la scadenza del consiglio,  il  Presidente  e  la  Giunta
regionale rimangono in carica, per l'ordinaria amministrazione,  fino
alla proclamazione del nuovo presidente. 
    5. In caso  di  cessazione  dalla  carica  del  Presidente  della
Giunta, le funzioni di presidente sono esercitate dal  vicepresidente
o, in mancanza, dal componente della giunta piu' anziano d'eta', e la
Giunta regionale rimane in carica, per  l'ordinaria  amministrazione,
fino alla proclamazione del nuovo presidente.