Art. 52. Rinvio a leggi statali e regionali 1. Lo svolgimento delle licitazioni private, degli appalti concorsi e delle trattative private dirette ad acquisire o ad alienare i beni della Regione spetta, ai sensi dell'art. 77 - primo comma - della legge regionale 11 aprile 1978, n. 18, all'ufficio provveditorato del dipartimento bilancio, finanze e patrimonio della giunta regionale e, per quanto di propria competenza, all'ufficio bilancio e provvedimento del consiglio regionale ai sensi della legge 6 dicembre 1973, n. 853. 2. Per le esigenze economali indicate nell'art. 4 e seguenti del regolamento per i servizi di economato della giunta regionale, quando trattasi di beni e servizi che non possano essere altrimenti acquisiti a norma della presente legge, si provvede a trattativa privata entro il limite di un milione, per le stesse esigenze indicate nell'art. 20 del regolamento per l'amministrazione del bilancio e per il servizio economato del consiglio regionale si provvede a trattativa privata entro lo stesso limite di L. 1.000.000. 3. I contratti per gli acquisti e per le prestazioni di cui al comma precedente vengono conclusi secondo gli usi del commercio. 4. Il conto consuntivo di ciascun eservizio evidenziera' l'andamento dell'applicazione della legge per la contrattazione e la negoziazione della Regione. 5. Si applicano, per quanto non previsto dalla presente legge, le norme sulla contabilita' generale dello Stato, nonche' quanto previsto dall'art. 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni, avente per oggetto disposizioni per combattere il fenomeno mafioso.