Art. 52.
                  Rinvio a leggi statali e regionali
 
   1.   Lo  svolgimento  delle  licitazioni  private,  degli  appalti
concorsi e  delle  trattative  private  dirette  ad  acquisire  o  ad
alienare  i  beni della Regione spetta, ai sensi dell'art. 77 - primo
comma - della legge regionale 11  aprile  1978,  n.  18,  all'ufficio
provveditorato  del dipartimento bilancio, finanze e patrimonio della
giunta regionale e, per quanto  di  propria  competenza,  all'ufficio
bilancio e provvedimento del consiglio regionale ai sensi della legge
6 dicembre 1973, n. 853.
   2.  Per  le esigenze economali indicate nell'art. 4 e seguenti del
regolamento per i servizi di economato della giunta regionale, quando
trattasi  di  beni  e  servizi  che  non  possano  essere  altrimenti
acquisiti a norma della presente  legge,  si  provvede  a  trattativa
privata  entro  il  limite  di  un  milione,  per  le stesse esigenze
indicate nell'art.  20  del  regolamento  per  l'amministrazione  del
bilancio  e  per  il  servizio  economato  del consiglio regionale si
provvede a trattativa privata entro lo stesso limite di L. 1.000.000.
   3.  I  contratti  per  gli acquisti e per le prestazioni di cui al
comma precedente vengono conclusi secondo gli usi del commercio.
   4.   Il   conto   consuntivo  di  ciascun  eservizio  evidenziera'
l'andamento dell'applicazione della legge per la contrattazione e  la
negoziazione della Regione.
   5.  Si applicano, per quanto non previsto dalla presente legge, le
norme  sulla  contabilita'  generale  dello  Stato,  nonche'   quanto
previsto  dall'art.  21  della  legge  13  settembre  1982, n. 646, e
successive  modificazioni,  avente  per  oggetto   disposizioni   per
combattere il fenomeno mafioso.