Art. 53.
                            Norme tecniche
 
   1. Con regolamento regionale sono stabilite le norme relative alla
procedura di esecuzione dei contratti  regionali  nonche'  aggiornate
quelle  relative  al servizio di economato generale, dipartimentale e
del consiglio regionale.
   2. Il presidente della giunta regionale e' autorizzato ad emanare,
con propri decreti, norme tecniche sulle modalita' di compilazione  e
conservazione   dei   documenti   e  delle  scritture  relative  alla
direzione,  esecuzione,  contabilita'  inerenti  ai  lavori  e   alle
forniture di interesse della Regione.
   3.  Direttive  analoghe  sono emanate dal Presidente del consiglio
regionale per la materia di propria competenza.