Art. 53. Norme tecniche 1. Con regolamento regionale sono stabilite le norme relative alla procedura di esecuzione dei contratti regionali nonche' aggiornate quelle relative al servizio di economato generale, dipartimentale e del consiglio regionale. 2. Il presidente della giunta regionale e' autorizzato ad emanare, con propri decreti, norme tecniche sulle modalita' di compilazione e conservazione dei documenti e delle scritture relative alla direzione, esecuzione, contabilita' inerenti ai lavori e alle forniture di interesse della Regione. 3. Direttive analoghe sono emanate dal Presidente del consiglio regionale per la materia di propria competenza.