Art. 54. Adeguamento degli importi 1. Gli importi delle somme indicate nella presente legge possono essere adeguati in relazione alla variazione del controvalore in lire italiane delle unita' di conto europee ed all'andamento dei costi della vita con decreto del Presidente della giunta regionale, su deliberazione della giunta stessa, previo parere conforme della competente commissione consiliare. 2. Detto decreto e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.