Art. 54.
                      Adeguamento degli importi
 
   1.  Gli  importi delle somme indicate nella presente legge possono
essere adeguati in relazione alla variazione del controvalore in lire
italiane  delle  unita'  di  conto europee ed all'andamento dei costi
della vita con decreto del  Presidente  della  giunta  regionale,  su
deliberazione  della  giunta  stessa,  previo  parere  conforme della
competente commissione consiliare.
   2.  Detto  decreto  e'  pubblicato  nel Bollettino ufficiale della
Regione.