Art. 55. Applicazione della normativa agli enti ed aziende dipendenti della Regione 1. Gli organi degli enti strumentali di cui all'art. 1 competenti per l'assunzione degli atti e provvedimenti demandati dalla presente legge ad organi regionali, sono individuati dagli enti predetti nel rispetto delle disposizioni delle leggi istitutive e dei rispettivi statuti. 2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i vigenti regolamenti di amministrazione e contabilita' dovranno essere adeguati alla disciplina prevista dalla legge medesima; scaduto tale termine, in carenza dell'adeguamento, la presente legge si applica direttamente agli enti di cui al comma precedente per gli importi in essa previsti, ridotti del cinquanta per cento.