Art. 55.
              Applicazione della normativa agli enti ed
                   aziende dipendenti della Regione
 
   1.  Gli organi degli enti strumentali di cui all'art. 1 competenti
per l'assunzione degli atti e provvedimenti demandati dalla  presente
legge  ad  organi regionali, sono individuati dagli enti predetti nel
rispetto delle disposizioni delle leggi istitutive e  dei  rispettivi
statuti.
   2.  Entro  sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge  i  vigenti  regolamenti  di  amministrazione  e   contabilita'
dovranno   essere  adeguati  alla  disciplina  prevista  dalla  legge
medesima; scaduto  tale  termine,  in  carenza  dell'adeguamento,  la
presente  legge  si  applica  direttamente  agli enti di cui al comma
precedente per gli importi in essa previsti,  ridotti  del  cinquanta
per cento.