Art. 56.
               Prima formazione dell'albo dei fornitori
                            della Regione
 
   1.  La  deliberazione  della giunta regionale di cui al precedente
art. 43, terzo comma, e' assunta, entro trenta giorni dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge.
   2.  Ai  fini  della prima formazione dell'albo dei fornitori della
Regione,  il  presidente  della  giunta   regionale   o   l'assessore
competente,   se   delegato,   entro  trenta  giorni  dalla  data  di
esecutivita' della deliberazione di cui al comma precedente, provvede
a  far  pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione, nonche' su
almeno quindici organi di stampa, quotidiani e periodici a diffusione
nazionale  e  regionale,  un  avviso  contenente  l'indicazione della
disciplina legislativa dell'albo e l'invito alle imprese  interessate
a  presentare  domanda  di iscrizione all'albo medesimo entro novanta
giorni dalla data di pubblicazione.
   3.  Decorso  il  termine  di  novanta  giorni di cui al precedente
comma, la  giunta  regionale,  entro  i  successivi  novanta  giorni,
provvede,   sulle  domande  presentate  con  l'osservanza  di  quanto
previsto dal precedente art. 47.
   4.  Per  la decisione sulle domande pervenute oltre la data di cui
al precedente secondo comma, il termine di trenta giorni previsto dal
primo  comma  del  suindicato  art.  47,  decorre  dalla  data  della
deliberazione sulla prima formazionne dell'albo di cui al  precedente
secondo comma.