Art. 56. Prima formazione dell'albo dei fornitori della Regione 1. La deliberazione della giunta regionale di cui al precedente art. 43, terzo comma, e' assunta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Ai fini della prima formazione dell'albo dei fornitori della Regione, il presidente della giunta regionale o l'assessore competente, se delegato, entro trenta giorni dalla data di esecutivita' della deliberazione di cui al comma precedente, provvede a far pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione, nonche' su almeno quindici organi di stampa, quotidiani e periodici a diffusione nazionale e regionale, un avviso contenente l'indicazione della disciplina legislativa dell'albo e l'invito alle imprese interessate a presentare domanda di iscrizione all'albo medesimo entro novanta giorni dalla data di pubblicazione. 3. Decorso il termine di novanta giorni di cui al precedente comma, la giunta regionale, entro i successivi novanta giorni, provvede, sulle domande presentate con l'osservanza di quanto previsto dal precedente art. 47. 4. Per la decisione sulle domande pervenute oltre la data di cui al precedente secondo comma, il termine di trenta giorni previsto dal primo comma del suindicato art. 47, decorre dalla data della deliberazione sulla prima formazionne dell'albo di cui al precedente secondo comma.