Art. 42. F i n a l i t a' 1. Al fine di favorire un'organica attuazione delle previsioni del PRGC, i Comuni provvedono alla formazione di appositi piani regolatori particolareggiati di iniziativa pubblica o di iniziativa privata con l'osservanza delle disposizioni del presente Capo. 2. Il PRPC puo' contenere modifiche alle previsioni del PRGC purche' vengano rispettati gli obiettivi e le strategie di cui all'articolo 30, comma 1, lettera a). L'osservanza di tali condizioni deve essere asseverata dal progettista incaricato della redazione del piano.