Art. 42.
                          F i n a l i t a'
 
   1. Al fine di favorire un'organica attuazione delle previsioni del
PRGC,   i   Comuni  provvedono  alla  formazione  di  appositi  piani
regolatori particolareggiati di iniziativa pubblica o  di  iniziativa
privata con l'osservanza delle disposizioni del presente Capo.
   2.  Il  PRPC  puo'  contenere  modifiche  alle previsioni del PRGC
purche' vengano rispettati  gli  obiettivi  e  le  strategie  di  cui
all'articolo 30, comma 1, lettera a). L'osservanza di tali condizioni
deve essere asseverata dal progettista incaricato della redazione del
piano.