Art. 45.
               Adozione, pubblicazione ed approvazioe
 
   1.  Il  PRPC  e'  adottato  dal  Consiglio  comunale ed inviato al
competente Comitato di controllo per il controllo di legittimita'.
   2.  La  deliberazione  di  adozione,  divenuta  esecutiva,  con  i
relativi elaborati e' depositata presso la Segreteria comunale per la
durata di trenta giorni effettivi, affinche' chiunque possa prenderne
visione  in tutti i suoi elementi. Del deposito viene dato tempestivo
avviso nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione,  nonche'  mediante
pubblicazione   nell'Albo   comunale   ed  inserzione  su  almeno  un
quotidiano  locale.  Nei  Comuni  con  meno  di  diecimila   abitanti
quest'ultima    forma   di   pubblicita'   puo'   essere   sostituita
dall'affissione di manifesti.
   3. Entro il periodo  di  deposito,  chiunque  puo'  presentare  al
Comune osservazioni al PRPC. Nel medesimo termine i proprietari degli
immobili  vincolati  dal  PRPC  possono presentare opposizioni, sulle
quali il Comune e' tenuto a pronunciarsi specificatamente.
   4.  Decorsi  i  termini  di  cui ai precedenti commi, il Consiglio
comunale si pronuncia sulle opposizioni ed osservazioni presentate al
Comune ed approva il PRPC modificato di conseguenza o decide  la  sua
rielaborazione   e   riadozione  anche  parziale.  La  riadozione  e'
necessaria  quando  le   modifiche   comportino   ulteriori   vincoli
preordinati all'esproprio o di inedificabilita' assoluta.
   5.  Copia  del  PRPC  approvato  e  della  relativa  deliberazione
divenuta esecutiva sono  inviati  all'Amministrazione  regionale  che
provvede  a  pubblicare  la  predetta  delibera,  per  estratto,  nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
   6. Il PRPC, nel quale siano compresi beni e  localita'  sottoposti
al vincolo paesaggistico di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, o
cose  immobili  soggette  alla  legge  1›  giugno  1939,  n. 1089, e'
sottoposto, successivamente all'adozione, al  parere,  da  esprimersi
entro  novanta giorni, rispettivamente del Comitato tecnico regionale
e del Ministero per i beni culturali ed ambientali; i predetti pareri
hanno effetto vincolante limitatamente alle previsioni riguardanti  i
beni  e  le localita' sottoposti al vincolo paesaggistico di cui alla
legge 29 giugno 1939, n. 1497, nonche' a quelle  riguardanti  i  beni
soggetti alla legge 1› giugno 1939, n. 1089.