Art. 45. Adozione, pubblicazione ed approvazioe 1. Il PRPC e' adottato dal Consiglio comunale ed inviato al competente Comitato di controllo per il controllo di legittimita'. 2. La deliberazione di adozione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati e' depositata presso la Segreteria comunale per la durata di trenta giorni effettivi, affinche' chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi. Del deposito viene dato tempestivo avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione, nonche' mediante pubblicazione nell'Albo comunale ed inserzione su almeno un quotidiano locale. Nei Comuni con meno di diecimila abitanti quest'ultima forma di pubblicita' puo' essere sostituita dall'affissione di manifesti. 3. Entro il periodo di deposito, chiunque puo' presentare al Comune osservazioni al PRPC. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal PRPC possono presentare opposizioni, sulle quali il Comune e' tenuto a pronunciarsi specificatamente. 4. Decorsi i termini di cui ai precedenti commi, il Consiglio comunale si pronuncia sulle opposizioni ed osservazioni presentate al Comune ed approva il PRPC modificato di conseguenza o decide la sua rielaborazione e riadozione anche parziale. La riadozione e' necessaria quando le modifiche comportino ulteriori vincoli preordinati all'esproprio o di inedificabilita' assoluta. 5. Copia del PRPC approvato e della relativa deliberazione divenuta esecutiva sono inviati all'Amministrazione regionale che provvede a pubblicare la predetta delibera, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione. 6. Il PRPC, nel quale siano compresi beni e localita' sottoposti al vincolo paesaggistico di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, o cose immobili soggette alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, e' sottoposto, successivamente all'adozione, al parere, da esprimersi entro novanta giorni, rispettivamente del Comitato tecnico regionale e del Ministero per i beni culturali ed ambientali; i predetti pareri hanno effetto vincolante limitatamente alle previsioni riguardanti i beni e le localita' sottoposti al vincolo paesaggistico di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, nonche' a quelle riguardanti i beni soggetti alla legge 1 giugno 1939, n. 1089.