Art. 46.
                          Durata e varianti
 
   1. Il PRPC entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione
nel  Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione di cui al
comma 5 dell'articolo 45 ed ha validita' di dieci anni dalla predetta
data.
   2. Il PRPC puo' essere variato in ogni tempo con il rispetto delle
procedure seguite per la sua formazione.