Art. 46. Durata e varianti 1. Il PRPC entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione di cui al comma 5 dell'articolo 45 ed ha validita' di dieci anni dalla predetta data. 2. Il PRPC puo' essere variato in ogni tempo con il rispetto delle procedure seguite per la sua formazione.