Art. 47.
                       S a l v a g u a r d i a
 
   1. A decorrere dalla data della delibera di adozione  del  PRCP  e
sino  all'entrata  in  vigore  del piano medesimo o sino alla data di
esecutivita'  della  deliberazione  con  la  quale  viene  decisa  la
rielaborazione del piano di cui all'articolo 45, comma 4, il Sindaco,
o  il  diverso  organo  competente  ai  sensi dello statuto comunale,
sospende, con provvedimento motivato da  notificare  al  richiedente,
ogni  determinazione sulla domanda di concessione o di autorizzazione
edilizia che possa compromettere gli interventi previsti, quanto alle
aree ed agli edifici inclusi nel  perimetro  di  piano.  Il  medesimo
organo   puo'   disporre   altresi'  la  sospensione  dei  lavori  di
trasformazione delle proprieta' private incluse nel detto perimetro.
 
                             Sezione II
                      Disposizioni particolari