Art. 47. S a l v a g u a r d i a 1. A decorrere dalla data della delibera di adozione del PRCP e sino all'entrata in vigore del piano medesimo o sino alla data di esecutivita' della deliberazione con la quale viene decisa la rielaborazione del piano di cui all'articolo 45, comma 4, il Sindaco, o il diverso organo competente ai sensi dello statuto comunale, sospende, con provvedimento motivato da notificare al richiedente, ogni determinazione sulla domanda di concessione o di autorizzazione edilizia che possa compromettere gli interventi previsti, quanto alle aree ed agli edifici inclusi nel perimetro di piano. Il medesimo organo puo' disporre altresi' la sospensione dei lavori di trasformazione delle proprieta' private incluse nel detto perimetro. Sezione II Disposizioni particolari