Art. 48.
     Disposizioni particolari per i PRPC di iniziativa pubblica
 
   1.  Il  provvedimento  di  approvazione  del  PRPC  di  iniziativa
pubblica  fissa  i  termini  non   superiori   a   dieci   anni   per
l'espropriazione  degli immobili necessari all'attuazione delle opere
pubbliche o di interesse pubblico  ed  equivale  a  dichiarazione  di
pubblica   utilita',  indifferibilita'  ed  urgenza  delle  opere  ed
impianti in esso previsti.
   2. In conseguenza dell'approvazione del piano, il Comune espropria
le aree e gli edifici che risultano indispensabili per assicurare  il
raggiungimento degli obiettivi del piano medesimo.
   3.  Per  le  aree  e  gli  edifici  per  i  quali  non  si ritenga
indispensabile procedere all'espropriazione, il Comune,  qualora  non
abbia  assunto  tale determinazioone in sede di formazione del piano,
puo' provvedere con deliberazione del Consiglio comunale, soggetta al
solo controllo  di  legittimita',  alla  individuazione  di  comparti
edificatori.
   4.  Ad  approvazione  avvenuta  dei  predetti comparti, il Sindaco
invita  i  proprietari  delle  aree  e  degli  edifici   interessati,
assegnando loro un congruo periodo di tempo, e comunque non inferiore
a  centottanta  giorni,  a  dare  attuazione  da soli, se proprietari
dell'intero comparto, o riuniti in consorzio, al  PRPC,  provvedendo,
altresi',  a  stipulare  una  convenzione  regolante  i  rapporti fra
proprietari e Comune, in conformita' ai criteri di  cui  all'articolo
49, comma 2.
   5.  Alla costituzione del consorzio e' sufficiente il concorso dei
proprietari delle aree e degli edifici inclusi entro il comparto  che
rappresentino,  in base all'imponibile catastale, almeno i tre quarti
del valore delle aree e degli edifici del comparto medesimo.
   6. Decorsi i termini di cui al comma 4, eventualmente  prorogabili
per  motivate  ragioni,  il Comune puo' procedere alla espropriazione
delle aree e degli edifici dei proprietari che  non  abbiano  aderito
all'invito   del   Sindaco,   con   la   possibilita'  di  realizzare
direttamente l'intervento previsto dal PRCP ovvero di cedere le  aree
e  gli edifici espropriati, in proprieta' o in diritto di superficie,
a soggetti  pubblici  o  privati,  con  diritto  di  prelazione  agli
originari  proprietari,  previa  stipula  della  convenzione  di  cui
all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
   7. Le prescrizioni di PRPC, nelle parti in cui  incidono  su  beni
determinati  ed  assoggettano  i  beni  stessi  a vincoli preordinati
all'espropriazione od a  vincoli  che  comportino  l'inedificabilita'
assoluta,  perdono  ogni  efficacia  decorso il termine stabilito nel
provvedimento di approvazione per la parte  non  realizzata.  Decorso
tale  termine,  permangono  a  tempo  indeterminato  gli  obblighi di
rispetto delle indicazioni tipologiche, degli  allineamenti  e  delle
altre prescrizioni urbanistiche stabilite dal PRPC.