Art. 48. Disposizioni particolari per i PRPC di iniziativa pubblica 1. Il provvedimento di approvazione del PRPC di iniziativa pubblica fissa i termini non superiori a dieci anni per l'espropriazione degli immobili necessari all'attuazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico ed equivale a dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza delle opere ed impianti in esso previsti. 2. In conseguenza dell'approvazione del piano, il Comune espropria le aree e gli edifici che risultano indispensabili per assicurare il raggiungimento degli obiettivi del piano medesimo. 3. Per le aree e gli edifici per i quali non si ritenga indispensabile procedere all'espropriazione, il Comune, qualora non abbia assunto tale determinazioone in sede di formazione del piano, puo' provvedere con deliberazione del Consiglio comunale, soggetta al solo controllo di legittimita', alla individuazione di comparti edificatori. 4. Ad approvazione avvenuta dei predetti comparti, il Sindaco invita i proprietari delle aree e degli edifici interessati, assegnando loro un congruo periodo di tempo, e comunque non inferiore a centottanta giorni, a dare attuazione da soli, se proprietari dell'intero comparto, o riuniti in consorzio, al PRPC, provvedendo, altresi', a stipulare una convenzione regolante i rapporti fra proprietari e Comune, in conformita' ai criteri di cui all'articolo 49, comma 2. 5. Alla costituzione del consorzio e' sufficiente il concorso dei proprietari delle aree e degli edifici inclusi entro il comparto che rappresentino, in base all'imponibile catastale, almeno i tre quarti del valore delle aree e degli edifici del comparto medesimo. 6. Decorsi i termini di cui al comma 4, eventualmente prorogabili per motivate ragioni, il Comune puo' procedere alla espropriazione delle aree e degli edifici dei proprietari che non abbiano aderito all'invito del Sindaco, con la possibilita' di realizzare direttamente l'intervento previsto dal PRCP ovvero di cedere le aree e gli edifici espropriati, in proprieta' o in diritto di superficie, a soggetti pubblici o privati, con diritto di prelazione agli originari proprietari, previa stipula della convenzione di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. 7. Le prescrizioni di PRPC, nelle parti in cui incidono su beni determinati ed assoggettano i beni stessi a vincoli preordinati all'espropriazione od a vincoli che comportino l'inedificabilita' assoluta, perdono ogni efficacia decorso il termine stabilito nel provvedimento di approvazione per la parte non realizzata. Decorso tale termine, permangono a tempo indeterminato gli obblighi di rispetto delle indicazioni tipologiche, degli allineamenti e delle altre prescrizioni urbanistiche stabilite dal PRPC.