Art. 49.
      Disposizioni particolari per i PRPC di iniziativa privata
 
   1.  I  proprietari di aree o edifici contermini o inclusi entro un
ambito individuato dal PRGC ai sensi dell'articolo 30, coma 4, e  che
rappresentano,  in base all'imponibile catastale, almeno i tre quarti
del valore delle aree e degli edifici compresi nell'ambito  predetto,
possono  predisporre  e  presentare  al  Comune  proposte  di PRPC da
adottarsi ed approvarsi con le modalita' di cui all'articolo 45.
   2.  Contestualmente  alla  presentazione  di  cui  al  comma  1, i
proprietari  propongono  uno  schema  di  convenzione  da  approvarsi
unitamente al PRPC, che deve prevedere:
    a)  l'impegno  a  realizzare  gli  interventi  di  urbanizzazione
previsti dal PRPC;
    b) la cessione gratuita, entro i termini  stabiliti,  delle  aree
necessarie  per  le  opere  di  urbanizzazione  primaria,  nonche' la
cessione gratuita delle aree necessarie per  la  realizzazione  delle
opere di urbanizzazione secondaria nei limiti di cui alla lettera c);
    c)  l'assunzione,  a  carico dei proponenti, degli oneri relativi
alle opere di urbanizzazione primaria e  di  una  quota  parte  delle
opere  di  urbanizzazione  secondaria  relative  al piano o di quelle
opere che siano necessarie per allacciare la zona a pubblici servizi.
La quota e' determinata in base a criteri da stabilire  con  delibera
comunale in relazione all'entita' ed alle caratteristiche del piano;
    d)  i  termini  entro  i  quali deve essere ultimata l'esecuzione
delle opere nonche' le garanzie finanziarie per  l'adempimento  degli
obblighi derivanti dalla stipula della convenzione.
   3.  Ad  avvenuta  esecutivita' della deliberazione di approvazione
del PRPC, si procede alla stipula della convenzione di cui  al  comma
2.
   4. Sucessivamente il Sindaco invita, assegnando un congruo periodo
di  tempo, comunque non inferiore a centottanta giorni, i proprietari
che non abbiano aderito  alla  formazione  del  PRPC  ad  attuare  le
indicazioni  del  predetto  piano stipulando la convenzione di cui al
comma 2.
   5. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 4,  eventualmente
prorogabili   per   motivate   ragioni,   il   Comune   procede  alla
espropriazione delle aree e degli edifici  dei  proprietari  che  non
abbiano   aderito   al  piano,  con  la  possibilita'  di  realizzare
direttamente l'intervento  ovvero  di  cedere,  in  proprieta'  o  in
diritto  di superficie, a soggetti pubblici o privati, con diritto di
prelazione  agli  originari   proprietari,   previa   stipula   della
convenzione  di  cui  all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n.
865, le aree ed edifici espropriati.
   6. Al termine del periodo di efficacia del PRPC permangono a tempo
indeterminato gli obblighi di rispetto delle indicazioni tipologiche,
degli allineamenti e delle altre prescrizioni urbanistiche  stabilite
dal PRPC.