Art. 49. Disposizioni particolari per i PRPC di iniziativa privata 1. I proprietari di aree o edifici contermini o inclusi entro un ambito individuato dal PRGC ai sensi dell'articolo 30, coma 4, e che rappresentano, in base all'imponibile catastale, almeno i tre quarti del valore delle aree e degli edifici compresi nell'ambito predetto, possono predisporre e presentare al Comune proposte di PRPC da adottarsi ed approvarsi con le modalita' di cui all'articolo 45. 2. Contestualmente alla presentazione di cui al comma 1, i proprietari propongono uno schema di convenzione da approvarsi unitamente al PRPC, che deve prevedere: a) l'impegno a realizzare gli interventi di urbanizzazione previsti dal PRPC; b) la cessione gratuita, entro i termini stabiliti, delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria, nonche' la cessione gratuita delle aree necessarie per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria nei limiti di cui alla lettera c); c) l'assunzione, a carico dei proponenti, degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e di una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria relative al piano o di quelle opere che siano necessarie per allacciare la zona a pubblici servizi. La quota e' determinata in base a criteri da stabilire con delibera comunale in relazione all'entita' ed alle caratteristiche del piano; d) i termini entro i quali deve essere ultimata l'esecuzione delle opere nonche' le garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla stipula della convenzione. 3. Ad avvenuta esecutivita' della deliberazione di approvazione del PRPC, si procede alla stipula della convenzione di cui al comma 2. 4. Sucessivamente il Sindaco invita, assegnando un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a centottanta giorni, i proprietari che non abbiano aderito alla formazione del PRPC ad attuare le indicazioni del predetto piano stipulando la convenzione di cui al comma 2. 5. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 4, eventualmente prorogabili per motivate ragioni, il Comune procede alla espropriazione delle aree e degli edifici dei proprietari che non abbiano aderito al piano, con la possibilita' di realizzare direttamente l'intervento ovvero di cedere, in proprieta' o in diritto di superficie, a soggetti pubblici o privati, con diritto di prelazione agli originari proprietari, previa stipula della convenzione di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, le aree ed edifici espropriati. 6. Al termine del periodo di efficacia del PRPC permangono a tempo indeterminato gli obblighi di rispetto delle indicazioni tipologiche, degli allineamenti e delle altre prescrizioni urbanistiche stabilite dal PRPC.