Art. 50.
 
Disposizioni  particolari  per  i  piani  per  l'edilizia economica e
popolare, per i piani per insediamenti produttivi e per  i  piani  di
recupero
 
   1.  Fatte  salve  le disposizioni della presente legge in ordine a
contenuti, elementi e procedure di approvazione, continuano a trovare
applicazione le disposizioni della legge 18 aprile  1962,  n.  167  e
successive  modifiche,  in ordine ai piano per l'edilizia economica e
popolare, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, in ordine ai piani per
insediamenti produttivi e della legge regionale 29  aprile  1968,  n.
18,  in  ordine ai piani di recupero, limitatamente all'obbligo della
preventiva autorizzazione, alla validita' temporale,  ai  criteri  di
acquisizione ed uso delle aree e degli edifici inclusi nei piani ed a
eventuali contenuti particolari.
   2.  Non  trova  applicazione  la  limitazione prevista dal comma 6
dell'articolo 27 della legge 22 ottobre  1971,  n.  865,  concernente
l'utilizzo  da  parte  del  Comune  espropriante  delle aree in parte
mediante la concessione del diritto di superficie.