Art. 50. Disposizioni particolari per i piani per l'edilizia economica e popolare, per i piani per insediamenti produttivi e per i piani di recupero 1. Fatte salve le disposizioni della presente legge in ordine a contenuti, elementi e procedure di approvazione, continuano a trovare applicazione le disposizioni della legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modifiche, in ordine ai piano per l'edilizia economica e popolare, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, in ordine ai piani per insediamenti produttivi e della legge regionale 29 aprile 1968, n. 18, in ordine ai piani di recupero, limitatamente all'obbligo della preventiva autorizzazione, alla validita' temporale, ai criteri di acquisizione ed uso delle aree e degli edifici inclusi nei piani ed a eventuali contenuti particolari. 2. Non trova applicazione la limitazione prevista dal comma 6 dell'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, concernente l'utilizzo da parte del Comune espropriante delle aree in parte mediante la concessione del diritto di superficie.