Art. 51. Disposizioni per gli strumenti di pianificazione infraregionali 1. Gli strumenti di pianificazione degli enti, di cui al comma 2 dell'articolo 3, devono rispettare i contenuti previsti dall'articolo 14 per i PTRP, sono adottati dall'ente istituzionalmente competente e sono inviati all'Amministrazione regionale ed ai Comuni territorialmente interessati. L'accertamento della compatibilita' degli strumenti di cui al comma 1 con le indicazioni dei piani territoriali ed urbanistici di competenza regionale e comunale, vigenti od adottati, e' effettuato d'intesa dagli enti predetti e dalla Regione sentiti gli enti locali territorialmente interessati. 3. Qualora in sede di accertamento si rilevi contrasto con le indicazioni del PTRG, la Regione promuove le eventuali modifiche da apportarsi allo strumento adottato ai fini della necessaria armonizzazione degli strumenti di cui al comma 1. 4. Qualora si rilevi contrasto con le indicazioni del PRGC gli enti istituzionalmente competenti ed il Comune o i Comuni territorialmente interessati addivengono alle intese necessarie circa le modifiche da apportare ai rispettivi strumenti. 5. Se l'intesa prevista dai commi precedenti non e' raggiunta entro sei mesi dall'accertato contrasto, relativamente agli enti regionali strumentali o comunque soggetti alla vigilanza della Regione, l'Amministrazione regionale avoca alla sua competenza le determinazioni da assumere. Se la mancata intesa riguarda altri enti, si procede ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), del D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469. 6. Gli strumenti di cui al comma 1 sono approvati, previo parere del Comitato tecnico regionale, nella forma prevista dall'articolo 16 per i PTRP.