Art. 51.
   Disposizioni per gli strumenti di pianificazione infraregionali
 
   1. Gli strumenti di pianificazione degli enti, di cui al  comma  2
dell'articolo 3, devono rispettare i contenuti previsti dall'articolo
14 per i PTRP, sono adottati dall'ente istituzionalmente competente e
sono    inviati    all'Amministrazione   regionale   ed   ai   Comuni
territorialmente interessati.
   L'accertamento della compatibilita'  degli  strumenti  di  cui  al
comma  1  con le indicazioni dei piani territoriali ed urbanistici di
competenza regionale e comunale, vigenti od adottati,  e'  effettuato
d'intesa  dagli enti predetti e dalla Regione sentiti gli enti locali
territorialmente interessati.
   3. Qualora in sede di accertamento  si  rilevi  contrasto  con  le
indicazioni  del  PTRG, la Regione promuove le eventuali modifiche da
apportarsi  allo  strumento  adottato  ai   fini   della   necessaria
armonizzazione degli strumenti di cui al comma 1.
   4.  Qualora  si  rilevi  contrasto con le indicazioni del PRGC gli
enti  istituzionalmente  competenti  ed  il   Comune   o   i   Comuni
territorialmente interessati addivengono alle intese necessarie circa
le modifiche da apportare ai rispettivi strumenti.
   5.  Se  l'intesa  prevista  dai  commi precedenti non e' raggiunta
entro sei mesi  dall'accertato  contrasto,  relativamente  agli  enti
regionali  strumentali  o  comunque  soggetti  alla  vigilanza  della
Regione, l'Amministrazione regionale avoca  alla  sua  competenza  le
determinazioni da assumere. Se la mancata intesa riguarda altri enti,
si  procede ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), del D.P.R.
15 gennaio 1987, n. 469.
   6. Gli strumenti di cui al comma 1 sono approvati,  previo  parere
del Comitato tecnico regionale, nella forma prevista dall'articolo 16
per i PTRP.