Art. 52.
                Accordi di programma per l'attuazione
                degli strumenti urbanistici comunali
 
   1.  Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di
programmi  di  intervento  che  richiedono,  per  la  loro   completa
realizzazione,  l'azione integra e coordinata di Comuni, di Province,
dell'Amministrazione regionale, di Amministrazioni statali e di altri
soggetti pubblici e privati, o comunque di due o piu' tra i  soggetti
predetti,  il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della
Provincia o il Sindaco,  in  relazione  alla  competenza  primaria  o
prevalente   sull'opera   o  sugli  interventi  o  sui  programmi  di
intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche
su richiesta di uno o piu' dei soggetti interessati,  per  assicurare
il   coordinamento  delle  azioni  e  per  determinare  i  tempi,  le
modalita', il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
   2.  L'accordo  puo'  prevedere altresi' procedimenti di arbitrato,
nonche' interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti
partecipanti.
   3. Per verificare  la  possibilita'  di  concordare  l'accordo  di
programma, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della
Provincia o il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di
tutte le amministrazioni interessate.
   4.  L'accordo, consiste nel consenso unanime delle amministrazioni
e dei  soggetti  interessati,  e'  approvato  con  atto  formale  del
Presidente  della Giunta regionale o del Presidente della Provincia o
del Sindaco ed e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della  Regione.
L'accordo,  qualora  adottato con decreto del Presidente della Giunta
regionale, produce gli effetti della intesa di cui  all'articolo  89,
determinando  le  eventuali  e conseguenti variazioni degli strumenti
urbanistici  comunali,  sempre  che  vi  sia  l'assenso  del   Comune
interessato.
   5. Nell'ipotesi di cui al comma 4, dell'accordo di programma vanno
allegati  gli elaborati previsti per il PRPC, di cui all'articolo 44,
relativamente all'ambito oggetto dell'accordo di  programma,  nonche'
gli elaborati grafici dell'eventuale variazione al PRGC relativamente
ad un congruo intorno.
   6.  Ove  l'accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici
comunali, l'adesione del Sindaco allo stesso deve  essere  ratificata
dal  Consiglio  comunale  entro  trenta  giorni  a  pena di decadenza
dell'accordo di programma.
   7. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di  programma  e  gli
eventuali   interventi   sostitutivi   sono  svolti  da  un  collegio
presieduto dal Presidente della Giunta  regionale  o  dal  Presidente
della Provincia o dal Sindaco e composto da rappresentanti degli enti
locali interessati, nonche' dal Commissario del Governo nella Regione
o dal Prefetto nella provincia interessata se all'accordo partecipano
amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.
   8.   Qualora   all'accordo   di   programma   partecipino  privati
proprietari  delle  aree   interessate,   l'accordo   medesimo   deve
prevedere,  con riguardo ai proprietari aderenti, gli elementi di cui
all'articolo 49, comma 2.