Art. 52. Accordi di programma per l'attuazione degli strumenti urbanistici comunali 1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integra e coordinata di Comuni, di Province, dell'Amministrazione regionale, di Amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici e privati, o comunque di due o piu' tra i soggetti predetti, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della Provincia o il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o piu' dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalita', il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento. 2. L'accordo puo' prevedere altresi' procedimenti di arbitrato, nonche' interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti. 3. Per verificare la possibilita' di concordare l'accordo di programma, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della Provincia o il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate. 4. L'accordo, consiste nel consenso unanime delle amministrazioni e dei soggetti interessati, e' approvato con atto formale del Presidente della Giunta regionale o del Presidente della Provincia o del Sindaco ed e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del Presidente della Giunta regionale, produce gli effetti della intesa di cui all'articolo 89, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici comunali, sempre che vi sia l'assenso del Comune interessato. 5. Nell'ipotesi di cui al comma 4, dell'accordo di programma vanno allegati gli elaborati previsti per il PRPC, di cui all'articolo 44, relativamente all'ambito oggetto dell'accordo di programma, nonche' gli elaborati grafici dell'eventuale variazione al PRGC relativamente ad un congruo intorno. 6. Ove l'accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici comunali, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza dell'accordo di programma. 7. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal Presidente della Giunta regionale o dal Presidente della Provincia o dal Sindaco e composto da rappresentanti degli enti locali interessati, nonche' dal Commissario del Governo nella Regione o dal Prefetto nella provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali. 8. Qualora all'accordo di programma partecipino privati proprietari delle aree interessate, l'accordo medesimo deve prevedere, con riguardo ai proprietari aderenti, gli elementi di cui all'articolo 49, comma 2.