Art. 30. S a n z i o n i 1. Chiunque svolga una delle attivita' disciplinate dalla presente legge senza la prescritta autorizzazione o nulla-osta nel caso previsto dall'art. 26, o ospiti nelle case per ferie persone diverse da quelle indicate all'art. 2 commi 1 e 2, e' punito con sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 4.000.000. 2. Chiunque applichi prezzi superiori a quelli comunicati e' punito con una sanzione amministrativa proporzionale all'illecito riscosso. Tale sanzione e' pari a 50 volte l'illecito stesso, con un minimo di lire 500.000. 3. Chiunque doti la struttura ricettiva di un numero di posti letto superiore a quello autorizzato, fatto salvo lo stato di necessita' per i rifugi alpini ed escursionistici, e' punito con la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 3.000.000. 4. Chiunque interrompa l'attivita' senza averne dato preventiva comunicazione al Comune e' punito con la sanzione da lire 250.000 a lire 1.500.000. 5. Chiunque attribuisca al proprio esercizio con pubblicazioni, scritti, avvisi o altro mezzo, caratteristiche diverse da quelle possedute e autorizzate, o una denominazione diversa da quella approvata, e' punita con la sanzione amministrativa di lire 250.000 a lire 1.500.000. 6. La mancata esposizione delle tabelle e dei cartellini dei prezi e' punita con la sanzione da lire 250.000 a lire 1.500.000. 7. In caso di recidiva le sanzioni predette sono raddoppiate fatte salve le disposizioni di cui all'art. 21, comma 2. 8. Ai sensi della legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui alla presente legge e' demandata ai Comuni, ai quali sono devoluti i relativi proventi. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria. Genova, 25 maggio 1982 FERRERO ------------- Allegato A Art. 25. Tabella per la classificazione degli alloggi utilizzati per l'esercizio di affittacamere e delle case e appartamenti per vacanze (i parametri cui si fa riferimento sono quelli fissati dalla legge 27 luglio 1978 n. 392, sull'equo cannone): 1. CONSERVAZIONE: normale coeff. 1,00 mediocre coeff. 0,80 scadente coeff. 0,60 2. UBICAZIONE: centro storico o centrale coeff. 1,30 semiperiferia coeff. 1,20 zone di pregio particolare site nella zona edificata periferica o nella zona agricola coeff. 1,20 periferia coeff. 1,00 agricola coeff. 0,85 N.B. - L'ubicazione puo' inendersi riferita alle attrattive turistiche della localita'. 3) LIVELLO: piano attico coeff. 1,20 piani intermedi coeff. 1,00 piano terreno coeff. 0,90 piano seminterrato coeff. 0,80 4) TIPOLOGIA DEL FABBRICATO: A/1 coeff. 2,00 A/2 coeff. 1,25 A/3 coeff. 1,05 A/4 coeff. 0,80 A/5 coeff. 0,50 A/6 coeff. 0,70 A/7 coeff. 1,40 Dal prodotto dei coefficienti di cui sopra risultano i seguenti coefficienti minimi per le singole categorie: I categoria superiore o uguale a 1,82 II categoria superiore o uguale a 1,00 III categoria superiore o uguale a 0,384