Art. 30.
                           S a n z i o n i
 
   1. Chiunque svolga una delle attivita' disciplinate dalla presente
legge  senza  la  prescritta  autorizzazione  o  nulla-osta  nel caso
previsto dall'art. 26, o ospiti nelle case per ferie persone  diverse
da  quelle  indicate  all'art.  2 commi 1 e 2, e' punito con sanzione
amministrativa da lire 1.000.000 a lire 4.000.000.
   2.  Chiunque  applichi  prezzi  superiori  a  quelli comunicati e'
punito con una  sanzione  amministrativa  proporzionale  all'illecito
riscosso.  Tale sanzione e' pari a 50 volte l'illecito stesso, con un
minimo di lire 500.000.
   3. Chiunque doti la struttura ricettiva  di  un  numero  di  posti
letto  superiore  a  quello  autorizzato,  fatto  salvo  lo  stato di
necessita' per i rifugi alpini ed escursionistici, e' punito  con  la
sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 3.000.000.
   4.  Chiunque  interrompa  l'attivita' senza averne dato preventiva
comunicazione al Comune e' punito con la sanzione da lire  250.000  a
lire 1.500.000.
   5.  Chiunque  attribuisca  al proprio esercizio con pubblicazioni,
scritti, avvisi o altro  mezzo,  caratteristiche  diverse  da  quelle
possedute  e  autorizzate,  o  una  denominazione  diversa  da quella
approvata, e' punita con la sanzione amministrativa di lire 250.000 a
lire 1.500.000.
   6. La mancata esposizione delle tabelle e dei cartellini dei prezi
e' punita con la sanzione da lire 250.000 a lire 1.500.000.
   7. In caso di recidiva le sanzioni predette sono raddoppiate fatte
salve le disposizioni di cui all'art. 21, comma 2.
   8.  Ai  sensi  della  legge  regionale  2  dicembre  1982  n.   45
l'applicazione  delle  sanzioni  amministrative  di cui alla presente
legge e' demandata ai Comuni,  ai  quali  sono  devoluti  i  relativi
proventi.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.
    Genova, 25 maggio 1982
 
                               FERRERO
 
                            -------------
                                                           Allegato A
 
                              Art. 25.
 
   Tabella  per  la  classificazione  degli  alloggi  utilizzati  per
l'esercizio di affittacamere e delle case e appartamenti per  vacanze
(i parametri cui si fa riferimento sono quelli fissati dalla legge 27
luglio 1978 n. 392, sull'equo cannone):
    1. CONSERVAZIONE:
     normale coeff. 1,00
     mediocre coeff. 0,80
     scadente coeff. 0,60
    2. UBICAZIONE:
     centro storico o centrale coeff. 1,30
     semiperiferia coeff. 1,20
   zone  di pregio particolare site nella zona edificata periferica o
nella zona
     agricola coeff. 1,20
     periferia coeff. 1,00
     agricola coeff. 0,85
   N.B.  -  L'ubicazione  puo'  inendersi  riferita  alle  attrattive
turistiche della localita'.
    3) LIVELLO:
     piano attico coeff. 1,20
     piani intermedi coeff. 1,00
     piano terreno coeff. 0,90
     piano seminterrato coeff. 0,80
    4) TIPOLOGIA DEL FABBRICATO:
     A/1 coeff. 2,00
     A/2 coeff. 1,25
     A/3 coeff. 1,05
     A/4 coeff. 0,80
     A/5 coeff. 0,50
     A/6 coeff. 0,70
     A/7 coeff. 1,40
   Dal prodotto dei coefficienti di cui sopra  risultano  i  seguenti
coefficienti minimi per le singole categorie:
    I categoria superiore o uguale a 1,82
    II categoria superiore o uguale a 1,00
    III categoria superiore o uguale a 0,384