Art. 25.
                        Abrogazione di leggi
 
   1.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente legge sono
abrogate le seguenti leggi regionali:
     a)  legge  regionale  23  gennaio  1976,  n.   9,   concernente:
"Interventi  per  l'istituzione  di  biblioteche  pubbliche  e centri
sociali di educazione permanente";
     b) legge regionale 30 luglio 1976, n. 30, concernente: "Norme in
materia di biblioteche di enti locali o di interesse locale";
     c) le sottoelencate leggi di spesa o  di  rifinanziamento  della
legge regionale di cui alla lettera b):
     1) legge regionale 29 gennaio 1980, n. 4;
     2) legge regionale 22 giugno 1981, n. 17;
     3) legge regionale 24 agosto 1982, n. 53;
     4) legge regionale 21 maggio 1985, n. 37;
     5) legge regionale 15 aprile 1987, n. 31;
     6) art. 59 della legge regionale 10 gennaio 1989, n. 7;
     d)   legge   regionale   7   agosto  1985,  n.  63,  concernente
l'applicazione dell'art. 14 della legge regionale 30 luglio 1976,  n.
30.