Art. 25. Abrogazione di leggi 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti leggi regionali: a) legge regionale 23 gennaio 1976, n. 9, concernente: "Interventi per l'istituzione di biblioteche pubbliche e centri sociali di educazione permanente"; b) legge regionale 30 luglio 1976, n. 30, concernente: "Norme in materia di biblioteche di enti locali o di interesse locale"; c) le sottoelencate leggi di spesa o di rifinanziamento della legge regionale di cui alla lettera b): 1) legge regionale 29 gennaio 1980, n. 4; 2) legge regionale 22 giugno 1981, n. 17; 3) legge regionale 24 agosto 1982, n. 53; 4) legge regionale 21 maggio 1985, n. 37; 5) legge regionale 15 aprile 1987, n. 31; 6) art. 59 della legge regionale 10 gennaio 1989, n. 7; d) legge regionale 7 agosto 1985, n. 63, concernente l'applicazione dell'art. 14 della legge regionale 30 luglio 1976, n. 30.