Art. 38. Funzioni in materia di igiene e sanita' pubblica veterinaria 1. Le funzioni in materia di igiene e sanita' pubblica veterinaria, non riservate allo Stato e alla Regione dalla vigente legislazione, ivi comprese le funzioni gia' demandate agli uffici del veterinario provinciale, del veterinario comunale e del veterinario consortile, sono trasferite alle unita' sanitarie locali a norma della presente legge, ferme restando le attribuzioni del sindaco quale autorita' sanitaria locale. Con decreto dell'assessore regionale per la sanita' saranno emanate le direttive per l'applicazione del presente articolo. 2. L'organo di gestione di ciascuna unita' sanitaria locale approva, sulla base di uno schema predisposto dall'assessorato regionale della sanita', il regolamento di veterinaria ai sensi dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e successive modificazioni e integrazioni. 3. Il veterinario provinciale, il veterinario comunale o il veterinario consortile, nella qualita' di presidente o componente di commissioni operanti nell'ambito della pubblica amministrazione, per materie non attribuite al servizio veterinario regionale, sono sostituiti dal responsabile del settore veterinario dell'unita' sanitaria locale competente per territorio o da altro funzionario veterinario dallo stesso delegato. 4. Fino al riordinamento degli uffici periferici dell'assessorato regionale della sanita' e al riassetto delle relative funzioni dirigenziali, i provvedimenti di competenza regionale in campo sanitario di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, ed in particolare quelli di cui all'art. 18 della stessa legge, sono adottati dal sindaco competente per territorio che provvedera' a versare le relative somme alla Regione.