Art. 38.
    Funzioni in materia di igiene e sanita' pubblica veterinaria
 
   1.   Le   funzioni   in  materia  di  igiene  e  sanita'  pubblica
veterinaria, non riservate allo Stato e alla  Regione  dalla  vigente
legislazione, ivi comprese le funzioni gia' demandate agli uffici del
veterinario  provinciale,  del veterinario comunale e del veterinario
consortile, sono trasferite alle  unita'  sanitarie  locali  a  norma
della  presente  legge,  ferme  restando  le attribuzioni del sindaco
quale  autorita'  sanitaria  locale.   Con   decreto   dell'assessore
regionale   per   la   sanita'   saranno  emanate  le  direttive  per
l'applicazione del presente articolo.
   2. L'organo  di  gestione  di  ciascuna  unita'  sanitaria  locale
approva,  sulla  base  di  uno  schema  predisposto  dall'assessorato
regionale della sanita',  il  regolamento  di  veterinaria  ai  sensi
dell'art.  31  del  decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno
1955, n. 854 e successive modificazioni e integrazioni.
   3. Il  veterinario  provinciale,  il  veterinario  comunale  o  il
veterinario  consortile, nella qualita' di presidente o componente di
commissioni operanti nell'ambito della pubblica amministrazione,  per
materie  non  attribuite  al  servizio  veterinario  regionale,  sono
sostituiti  dal  responsabile  del  settore  veterinario  dell'unita'
sanitaria  locale  competente  per  territorio o da altro funzionario
veterinario dallo stesso delegato.
   4. Fino al riordinamento degli uffici periferici  dell'assessorato
regionale  della  sanita'  e  al  riassetto  delle  relative funzioni
dirigenziali,  i  provvedimenti  di  competenza  regionale  in  campo
sanitario  di  cui  alla  legge  24  novembre  1981,  n.  689,  ed in
particolare quelli di  cui  all'art.  18  della  stessa  legge,  sono
adottati  dal  sindaco  competente  per  territorio che provvedera' a
versare le relative somme alla Regione.