Art. 41.
                 Riordino dei servizi di prevenzione
 
   1.  Con successiva legge si provvedera' al riordino dei servizi di
prevenzione e alla istituzione dell'azienda regionale di prevenzione.
   2. Fino  all'approvazione  della  legge  di  cui  al  comma  1,  i
laboratori provinciali di igiene e profilassi continuano a fare parte
delle   unita'   sanitarie   locali   territorialmente  competenti  e
mantengono  le  funzioni  attualmente  esercitate   e   il   relativo
personale, compreso quello di vigilanza.