Art. 41. Riordino dei servizi di prevenzione 1. Con successiva legge si provvedera' al riordino dei servizi di prevenzione e alla istituzione dell'azienda regionale di prevenzione. 2. Fino all'approvazione della legge di cui al comma 1, i laboratori provinciali di igiene e profilassi continuano a fare parte delle unita' sanitarie locali territorialmente competenti e mantengono le funzioni attualmente esercitate e il relativo personale, compreso quello di vigilanza.