Art. 42. Tutela della salute nei luoghi di lavoro 1. Sono attribuite all'assessorato regionale della sanita' le funzioni di indirizzo e coordinamento delle attivita' di prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro svolte dai servizi territoriali delle unita' sanitarie locali. 2. L'unita' sanitaria locale svolge le attivita' di prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro previste dagli articoli 20 e 21 della legge n. 833 del 1978. In particolare competono alla unita' sanitaria locale: a) l'individuazione dei fattori di nocivita', di pericolosita' e di deterioramento degli ambienti di lavoro; b) la comunicazione dei.dati accertati e la loro diffusione nei luoghi di lavoro e di residenza dei lavoratori; c) la prescrizione delle misure conseguenti alle attivita' ispettive di competenza dell'unita' sanitaria locale ai sensi dell'art. 21 della legge n. 833 del 1978; d) le indicazioni delle misure idonee all'eliminazione dei fattori di rischio ed al risanamento dell'ambiente di lavoro; e) la formazione di mappe di rischio con l'obbligo delle aziende di comunicare le sostanze presenti nel ciclo produttivo e le loro caratteristiche tossicologiche; f) gli accertamenti sanitari sui lavoratori, dipendenti e autonomi, esposti ai fattori di rischio; g) i pareri sui nuovi insediamenti produttivi e le altre attivita' autorizzative previste dalle norme vigenti; h) la formazione, informazione ed educazione alla salute ed alla sicurezza sul lavoro. 3. L'unita' sanitaria locale esercita le attivita' di cui al comma 2 attraverso apposito servizio di medicina del lavoro facente parte del settore igiene, sanita' pubblica, assistenza sanitaria collettiva in ambienti di vita e di lavoro. Il servizio di medicina del lavoro e' articolato a livello distrettuale solo funzionalmente. Il piano sanitario regionale individua le modalita' organizzative e l'utilizzo del personale ai vari livelli territoriali di cui all'art. 6.