Art. 42.
              Tutela della salute nei luoghi di lavoro
 
   1.  Sono  attribuite  all'assessorato  regionale  della sanita' le
funzioni di indirizzo e coordinamento delle attivita' di  prevenzione
e  tutela  della  salute  nei  luoghi  di  lavoro  svolte dai servizi
territoriali delle unita' sanitarie locali.
   2. L'unita' sanitaria locale svolge le attivita' di prevenzione  e
tutela della salute nei luoghi di lavoro previste dagli articoli 20 e
21  della legge n. 833 del 1978. In particolare competono alla unita'
sanitaria locale:
     a) l'individuazione dei fattori di nocivita', di pericolosita' e
di deterioramento degli ambienti di lavoro;
     b) la comunicazione dei.dati accertati e la loro diffusione  nei
luoghi di lavoro e di residenza dei lavoratori;
     c)  la  prescrizione  delle  misure  conseguenti  alle attivita'
ispettive  di  competenza  dell'unita'  sanitaria  locale  ai   sensi
dell'art. 21 della legge n. 833 del 1978;
     d)  le  indicazioni  delle  misure  idonee  all'eliminazione dei
fattori di rischio ed al risanamento dell'ambiente di lavoro;
     e) la formazione di mappe di rischio con l'obbligo delle aziende
di comunicare le sostanze presenti nel ciclo  produttivo  e  le  loro
caratteristiche tossicologiche;
     f)  gli  accertamenti  sanitari  sui  lavoratori,  dipendenti  e
autonomi, esposti ai fattori di rischio;
     g) i  pareri  sui  nuovi  insediamenti  produttivi  e  le  altre
attivita' autorizzative previste dalle norme vigenti;
     h) la formazione, informazione ed educazione alla salute ed alla
sicurezza sul lavoro.
   3. L'unita' sanitaria locale esercita le attivita' di cui al comma
2  attraverso  apposito servizio di medicina del lavoro facente parte
del settore igiene, sanita' pubblica, assistenza sanitaria collettiva
in ambienti di vita e di lavoro. Il servizio di medicina  del  lavoro
e'  articolato  a  livello distrettuale solo funzionalmente. Il piano
sanitario regionale individua le modalita' organizzative e l'utilizzo
del personale ai vari livelli territoriali di cui all'art. 6.