Art. 37.
   Istituzione Osservatorio permanente dei corpi idrici regionali
 
  1.  E'  istituito  l'Osservatorio  permanente  dei   corpi   idrici
regionali, al fine di disporre di dati per l'esercizio delle funzioni
di  pianificazione e gestione ambientale delle risorse idriche, anche
in  coordinamento  con  quanto  previsto,  in   merito   al   sistema
informativo  e  di  monito  raggio,  dall'artico  lo 9 della legge 18
maggio 1989 n. 183 (norme per il riassetto organizzativo e funzionale
della difesa del suolo).
  2.  La  Regione  realizza  l'Osservatorio  in collaborazione con le
Province, i Comuni, le Autorita' di Bacino e i soggetti preposti alla
gestione e controllo delle acque.
  3. L'Osservatono si compone di un centro regionale di  raccolta  ed
elaborazione   dati   e   di  centri  di  monitoraggio  negli  ambiti
territoriali delle province gestiti dalle Province stesse.  I  centri
di  monito  raggio sono collegati telematicamente al centro regionale
direttamente o tramite centri provinciali.
  4.  L'Osservatorio  permanente  dei  corpi  idrici   regionali   e'
costituito  da  un sistema di monitoraggio della qualita' delle acque
superficiali e sotterranee,  delle  portate  dei  corpi  idrici,  dei
parametri  meteorologici  che  agiscono  direttamente  sul  regime di
deflusso degli stessi corpi idrici, della raccolta dei dati  relativi
alla  domanda  di  servizi  idrici  e  all'offerta di infrastrutture,
esistenti e in progetto, necessarie a soddisfare la domanda suddetta.
Ad esso confluiscono  i  dati  trasmessi  dai  soggetti  gestori  dei
servizi idrici, ai sensi dell'art. 22 comma 2 della legge 36/1994. ).
  5.   La   Regione  assicura  l'accesso  ai  dati  dell'Osservatorio
permanente dei corpi idrici e alle elaborazioni dei  dati  effettuate
per la tutela degli interessi degli utenti.
  6.  La Regione provvede alle spese di gestione del centro regionale
di raccolta ed elaborazione dati dell'Osservatorio e  dei  centri  di
monitoraggio   periferici  fino  alla  successiva  attribuzione  alle
Province.  A partire da tale data le spese di gestione dei centri  di
monitoraggio periferici sono sostenute dalle Province.
  7.  La  convenzione  tipo  di  cui  all'art.  2 comma 1 lettera h),
prevede altresi', che quota parte della tariffa del  servizio  idrico
integrato  di  cui  al Titolo III, Capo II, della presente legge, sia
destinato alla gestione dell'Osservatorio.