Art. 37. Istituzione Osservatorio permanente dei corpi idrici regionali 1. E' istituito l'Osservatorio permanente dei corpi idrici regionali, al fine di disporre di dati per l'esercizio delle funzioni di pianificazione e gestione ambientale delle risorse idriche, anche in coordinamento con quanto previsto, in merito al sistema informativo e di monito raggio, dall'artico lo 9 della legge 18 maggio 1989 n. 183 (norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo). 2. La Regione realizza l'Osservatorio in collaborazione con le Province, i Comuni, le Autorita' di Bacino e i soggetti preposti alla gestione e controllo delle acque. 3. L'Osservatono si compone di un centro regionale di raccolta ed elaborazione dati e di centri di monitoraggio negli ambiti territoriali delle province gestiti dalle Province stesse. I centri di monito raggio sono collegati telematicamente al centro regionale direttamente o tramite centri provinciali. 4. L'Osservatorio permanente dei corpi idrici regionali e' costituito da un sistema di monitoraggio della qualita' delle acque superficiali e sotterranee, delle portate dei corpi idrici, dei parametri meteorologici che agiscono direttamente sul regime di deflusso degli stessi corpi idrici, della raccolta dei dati relativi alla domanda di servizi idrici e all'offerta di infrastrutture, esistenti e in progetto, necessarie a soddisfare la domanda suddetta. Ad esso confluiscono i dati trasmessi dai soggetti gestori dei servizi idrici, ai sensi dell'art. 22 comma 2 della legge 36/1994. ). 5. La Regione assicura l'accesso ai dati dell'Osservatorio permanente dei corpi idrici e alle elaborazioni dei dati effettuate per la tutela degli interessi degli utenti. 6. La Regione provvede alle spese di gestione del centro regionale di raccolta ed elaborazione dati dell'Osservatorio e dei centri di monitoraggio periferici fino alla successiva attribuzione alle Province. A partire da tale data le spese di gestione dei centri di monitoraggio periferici sono sostenute dalle Province. 7. La convenzione tipo di cui all'art. 2 comma 1 lettera h), prevede altresi', che quota parte della tariffa del servizio idrico integrato di cui al Titolo III, Capo II, della presente legge, sia destinato alla gestione dell'Osservatorio.