Art. 38.
  Collegamento dell'Osservatorio con ulteriori reti di rilevamento
               e controllo della qualita' delle acque
 
  1. La Regione individua criteri per la realizzazione  di  ulteriori
reti  di  rilevamento  e  di  controllo  della  qualita' delle acque,
diverse da quelle di cui all'art. 37, da parte di soggetti pubblici e
privati, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art.  15  lettera
z)  della  legge regionale 9/1993. I dati di tali reti di rilevamento
confluiscono all'Osservatorio permanente dei  corpi  idrici,  di  cui
all'art.  37,  secondo  standard  informatici  approvati dalla Giunta
regionale. La  Provincia  puo'  richiedere  ai  soggetti  pubblici  o
privati,  gestori di impianti che con i loro scarichi liquidi possono
provocare inquinamenti, di installare e  gestire,  a  proprie  spese,
apparecchiature  di  controllo  continuo della qualita' ambientale. I
dati cosi' acquisiti sono trasmessi all'Osservatorio di cui  all'art.
37,  secondo  gli  standard  informatici  indicati dalla Provincia. I
soggetti di cui  al  comma  2,  che  gia'  posseggono  apparecchi  di
controllo  continuo,  si collegano con l'Osservatorio di cui all'art.
37.