Art. 38. Collegamento dell'Osservatorio con ulteriori reti di rilevamento e controllo della qualita' delle acque 1. La Regione individua criteri per la realizzazione di ulteriori reti di rilevamento e di controllo della qualita' delle acque, diverse da quelle di cui all'art. 37, da parte di soggetti pubblici e privati, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 15 lettera z) della legge regionale 9/1993. I dati di tali reti di rilevamento confluiscono all'Osservatorio permanente dei corpi idrici, di cui all'art. 37, secondo standard informatici approvati dalla Giunta regionale. La Provincia puo' richiedere ai soggetti pubblici o privati, gestori di impianti che con i loro scarichi liquidi possono provocare inquinamenti, di installare e gestire, a proprie spese, apparecchiature di controllo continuo della qualita' ambientale. I dati cosi' acquisiti sono trasmessi all'Osservatorio di cui all'art. 37, secondo gli standard informatici indicati dalla Provincia. I soggetti di cui al comma 2, che gia' posseggono apparecchi di controllo continuo, si collegano con l'Osservatorio di cui all'art. 37.