Art. 53. Interventi a favore dell'infanzia dell'adolescenza e dei giovani 1. I minori presenti nel territorio della Regione, in quanto considerati tutti detentori di diritti sociali di cittadinanza, sono ammessi agli interventi previsti dalla presente legge. Il piano sociale regionale specifica gli obiettivi dei servizi di assistenza sociale per l'infanzia, adolescenza e giovani e individua le azioni fondamentali rivolte: a) alla prevenzione mediante lo sviluppo e il potenziamento delle iniziative educative, ricreative, culturali e sportive in raccordo con i servizi sanitari, le agenzie educative e le risorse presenti nel territorio; b) alla responsabilizzazione e al sostegno delle famiglie e della comunita' locale; c) ad attivita' di consulenza e sostegno ai minori, agli adolescenti e ai giovani, alle famiglie di origine e alle famiglie affidatarie; d) alla soluzione e al soddisfacimento di bisogni dell'adolescente in difficolta' o a rischio di devianza; e) ad interventi specifici a seguito di provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, per inidoneita' temporanea della famiglia, per situazioni di grave rischio sociale e situazioni di abbandono materiale e morale; f) al potenziamento e allo sviluppo dell'istituto dell'affidamento di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184 tramite la creazione in ogni zona socio-sanitaria del centro affidi per il reperimento di famiglie e persone disponibili all'affidamento, la loro selezione e preparazione, la vigilanza sull'andamento dell'affido, l'attivita' di consulenza a sostegno; g) all'attuazione dei provvedimenti previsti dalla legge n. 184/1983, in particolare per quanto disposto in ordine allo stato di adottabilita', dell'affidamento preadottivo e dell'adozione; h) ad interventi di collaborazione con l'autorita' giudiziaria e con i servizi minorili del Ministero di grazia e giustizia in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448.