Art. 53.
  Interventi a favore dell'infanzia dell'adolescenza e dei giovani
 
  1.  I  minori  presenti  nel  territorio  della  Regione, in quanto
considerati tutti detentori di diritti sociali di cittadinanza,  sono
ammessi  agli  interventi  previsti  dalla  presente  legge. Il piano
sociale regionale specifica gli obiettivi dei servizi  di  assistenza
sociale  per  l'infanzia, adolescenza e giovani e individua le azioni
fondamentali rivolte:
   a) alla prevenzione mediante lo sviluppo e il potenziamento  delle
iniziative  educative,  ricreative,  culturali e sportive in raccordo
con i servizi sanitari, le agenzie educative e  le  risorse  presenti
nel territorio;
   b)  alla responsabilizzazione e al sostegno delle famiglie e della
comunita' locale;
   c)  ad  attivita'  di  consulenza  e  sostegno  ai  minori,   agli
adolescenti  e  ai  giovani, alle famiglie di origine e alle famiglie
affidatarie;
   d) alla soluzione e al soddisfacimento di bisogni dell'adolescente
in difficolta' o a rischio di devianza;
   e)  ad   interventi   specifici   a   seguito   di   provvedimenti
dell'autorita'   giudiziaria,   per   inidoneita'   temporanea  della
famiglia, per situazioni di grave rischio  sociale  e  situazioni  di
abbandono materiale e morale;
   f) al potenziamento e allo sviluppo dell'istituto dell'affidamento
di  cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184 tramite la creazione in ogni
zona socio-sanitaria del centro affidi per il reperimento di famiglie
e  persone  disponibili  all'affidamento,   la   loro   selezione   e
preparazione, la vigilanza sull'andamento dell'affido, l'attivita' di
consulenza a sostegno;
   g)  all'attuazione  dei  provvedimenti  previsti  dalla  legge  n.
184/1983, in particolare per quanto disposto in ordine allo stato  di
adottabilita', dell'affidamento preadottivo e dell'adozione;
   h)  ad  interventi di collaborazione con l'autorita' giudiziaria e
con i servizi  minorili  del  Ministero  di  grazia  e  giustizia  in
attuazione  del  decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre
1988, n.  448.