Art. 55.
                  Interventi a favore dei disabili
 
  1. Le azioni a favore delle persone disabili debbono essere rivolte
a  rimuovere  gli  ostacoli di tipo culturale, materiale, strutturale
per il raggiungimento di ogni possibile livello di autonomia.
  2.  Gli  interventi  debbono  avere  come  finalita'  l'inserimento
sociale  in  senso  ampio, l'integrazione scolastica e lavorativa, la
valorizzazione delle capacita'.
  3.  Le  forme  assistenziali,  da  attuarsi  sulla  base  di  piani
individualizzati  di  intervento, debbono tradursi in prestazioni che
assicurino la costante valorizzazione dell'individuo, il rispetto dei
diritti della persona, il sostegno alle cure familiari, alle forme di
auto-aiuto e agli interventi per la vita indipendente.
  4. Il ricorso ai servizi residenziali deve scaturire da un coerente
piano  di  intervento  che  abbia  verificato  in   via   prioritaria
l'esperibilita' di forme alternative di tipo domiciliare e diurno.
  5.  Gli interventi ed i livelli di assistenza a favore dei disabili
sono definiti dal piano  sociale  regionale  e  dal  piano  sanitario
regionale.