Art. 55. Interventi a favore dei disabili 1. Le azioni a favore delle persone disabili debbono essere rivolte a rimuovere gli ostacoli di tipo culturale, materiale, strutturale per il raggiungimento di ogni possibile livello di autonomia. 2. Gli interventi debbono avere come finalita' l'inserimento sociale in senso ampio, l'integrazione scolastica e lavorativa, la valorizzazione delle capacita'. 3. Le forme assistenziali, da attuarsi sulla base di piani individualizzati di intervento, debbono tradursi in prestazioni che assicurino la costante valorizzazione dell'individuo, il rispetto dei diritti della persona, il sostegno alle cure familiari, alle forme di auto-aiuto e agli interventi per la vita indipendente. 4. Il ricorso ai servizi residenziali deve scaturire da un coerente piano di intervento che abbia verificato in via prioritaria l'esperibilita' di forme alternative di tipo domiciliare e diurno. 5. Gli interventi ed i livelli di assistenza a favore dei disabili sono definiti dal piano sociale regionale e dal piano sanitario regionale.