Art. 56.
   Interventi a favore degli immigrati, e delle popolazioni nomadi
 
  1.  Gli  interventi  in  favore  degli  immigrati  non appartenenti
all'Unione europea e delle popolazioni nomadi si svolgono nelle forme
e  con  le  modalita'  previste  al   titolo   VI   "Gli   interventi
socioassistenziali"  e  dalle  norme  di  cui alle leggi regionali 22
marzo 1990, n. 22 e 18 agosto 1995, n. 73 e successive modificazioni.
  2. Fino all'entrata  in  vigore  della  nuova  legge  regionale  di
riordino  degli interventi in materia di immigrazione, le prestazioni
assistenziali   nel   settore   dell'informazione,   dell'abitazione,
dell'integrazione  culturale  e della valorizzazione delle culture di
origine,   del   diritto   allo  studio,  dell'orientamento  e  della
formazione    professionale     degli     inserimenti     lavorativi,
dell'assistenza  sociale  e  sanitaria  e della tutela dei minori, si
integrano nei piani zonali di cui all'art.   11 e sono  definiti  dal
piano  sociale  regionale  di  cui  all'art.  9 e dal piano sanitario
regionale di cui alla legge regionale n. 49/1994.