Art. 56. Interventi a favore degli immigrati, e delle popolazioni nomadi 1. Gli interventi in favore degli immigrati non appartenenti all'Unione europea e delle popolazioni nomadi si svolgono nelle forme e con le modalita' previste al titolo VI "Gli interventi socioassistenziali" e dalle norme di cui alle leggi regionali 22 marzo 1990, n. 22 e 18 agosto 1995, n. 73 e successive modificazioni. 2. Fino all'entrata in vigore della nuova legge regionale di riordino degli interventi in materia di immigrazione, le prestazioni assistenziali nel settore dell'informazione, dell'abitazione, dell'integrazione culturale e della valorizzazione delle culture di origine, del diritto allo studio, dell'orientamento e della formazione professionale degli inserimenti lavorativi, dell'assistenza sociale e sanitaria e della tutela dei minori, si integrano nei piani zonali di cui all'art. 11 e sono definiti dal piano sociale regionale di cui all'art. 9 e dal piano sanitario regionale di cui alla legge regionale n. 49/1994.