Art. 57. Interventi a favore degli anziani 1. Le azioni a favore della popolazione anziana sono rivolte fondamentalmente a valorizzare la persona ed a favorire opportunita' di reperimento delle risposte adatte a specifici bisogni. 2. Gli interventi devono determinare condizioni per prevenire la non autosufficienza, mantenere l'anziano nelle famiglie e nel tessuto sociale, assicurare il rispetto dei diritti della persona. 3. Le prestazioni a regime domiciliare diurno e residenziale debbono rispondere ad un effettivo bisogno della persona, debbono assicurare l'integrazione in senso ampio delle risposte assistenziali e sanitarie nonche' costituire supporto e sostegno delle cure familiari. 4. Gli interventi debbono corrispondere al criterio dell'unita' valutativa geriatrica, di cui all'art. 43, comma 1, lett. a), struttura articolata operante nel territorio, alla quale e' demandato l'accertamento della condizione della persona ed il piano individuale di intervento. Tali interventi sono definiti dal piano sociale regionale.