Art. 57.
                  Interventi a favore degli anziani
 
  1. Le azioni  a  favore  della  popolazione  anziana  sono  rivolte
fondamentalmente  a valorizzare la persona ed a favorire opportunita'
di reperimento delle risposte adatte a specifici bisogni.
  2. Gli interventi devono determinare condizioni  per  prevenire  la
non autosufficienza, mantenere l'anziano nelle famiglie e nel tessuto
sociale, assicurare il rispetto dei diritti della persona.
  3.  Le  prestazioni  a  regime  domiciliare  diurno  e residenziale
debbono rispondere ad un effettivo  bisogno  della  persona,  debbono
assicurare l'integrazione in senso ampio delle risposte assistenziali
e  sanitarie  nonche'  costituire  supporto  e  sostegno  delle  cure
familiari.
  4. Gli interventi debbono  corrispondere  al  criterio  dell'unita'
valutativa  geriatrica,  di  cui  all'art.  43,  comma  1,  lett. a),
struttura articolata operante nel territorio, alla quale e' demandato
l'accertamento della condizione della persona ed il piano individuale
di intervento.   Tali interventi  sono  definiti  dal  piano  sociale
regionale.