Art. 58. Interventi a favore dei detenuti 1. Gli interventi a favore dei detenuti si svolgono per garantire la riabilitazione e il reinserimento sociale per tutti i detenuti, favorendo le condizioni per una piena attuazione della legge 26 luglio 1975, n. 354, modificata dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663, e successive modificazioni, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Gli interventi riguardano, in particolare: a) la qualificazione delle attivita' lavorative interne; b) le opportunita' lavorative all'esterno; c) le attivita' di socializzazione, culturali, ricreative, motorie all'interno di ogni istituto, ivi comprese le specifiche iniziative per i detenuti extracomunitari; d) la realizzazione di strutture per l'accoglienza per favorire la ripresa della semiliberta' e i permessi premio. 2. Gli interventi in materia di lavoro, formazione, attivita' culturali, assistenza sanitaria, assistenza sociale, si integrano nei piani zonali di cui all'art. 11 e sono definiti dal piano sociale regionale di cui all'art. 9 e dal piano sanitario regionale di cui all'art. 5 della legge regionale 49/1994.