Art. 58.
                  Interventi a favore dei detenuti
 
  1.  Gli  interventi a favore dei detenuti si svolgono per garantire
la riabilitazione e il reinserimento sociale per  tutti  i  detenuti,
favorendo  le  condizioni  per  una  piena  attuazione della legge 26
luglio 1975, n. 354, modificata dalla legge 10 ottobre 1986, n.  663,
e  successive  modificazioni,  e  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n.  309.  Gli  interventi  riguardano,  in
particolare:
   a) la qualificazione delle attivita' lavorative interne;
   b) le opportunita' lavorative all'esterno;
   c) le attivita' di socializzazione, culturali, ricreative, motorie
all'interno  di  ogni istituto, ivi comprese le specifiche iniziative
per i detenuti extracomunitari;
   d) la realizzazione di strutture per l'accoglienza per favorire la
ripresa della semiliberta' e i permessi premio.
  2. Gli interventi  in  materia  di  lavoro,  formazione,  attivita'
culturali, assistenza sanitaria, assistenza sociale, si integrano nei
piani  zonali  di  cui  all'art. 11 e sono definiti dal piano sociale
regionale di cui all'art. 9 e dal piano sanitario  regionale  di  cui
all'art.  5 della legge regionale 49/1994.