Art. 44 
 
       Promozione di iniziative finalizzate a promuovere forme 
        di impiego temporaneo in lavori di pubblica utilita' 
 
  1. Per l'anno 2015 e' autorizzata la spesa di euro 1.000.000,00 per
la promozione e l'attuazione di  iniziative  finalizzate  all'impiego
temporaneo e straordinario in lavori di pubblica utilita' di soggetti
inoccupati o disoccupati, anche in uscita da ammortizzatori sociali. 
  2.  Le  iniziative  di  cui  al  comma  1  sono  finalizzate   alla
realizzazione di opere e servizi e sono promosse dalla Regione: 
  a) attraverso accordi con altre pubbliche amministrazioni; 
  b) attraverso avvisi rivolti alle pubbliche amministrazioni per  la
presentazione di progetti di opere e servizi di pubblica utilita'. 
  3. La  Giunta  regionale,  con  deliberazione  da  adottarsi  entro
sessanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  della   presente   legge,
definisce obiettivi specifici  e  modalita'  per  l'attuazione  degli
interventi di cui al presente articolo, stabilendo in particolare che
la quota di finanziamento o contribuzione a carico della Regione  non
puo' superare l'80 per cento della  spesa  complessiva  prevista  dal
singolo progetto. 
  4. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari ad euro  1.000.000,00
si fa fronte con le  risorse  stanziate  sulla  UPB  615  «Attuazione
Programma fondo sociale europeo  -Spese  correnti»  del  bilancio  di
previsione 2015, ai sensi dell'art. 69.