Art. 44 Promozione di iniziative finalizzate a promuovere forme di impiego temporaneo in lavori di pubblica utilita' 1. Per l'anno 2015 e' autorizzata la spesa di euro 1.000.000,00 per la promozione e l'attuazione di iniziative finalizzate all'impiego temporaneo e straordinario in lavori di pubblica utilita' di soggetti inoccupati o disoccupati, anche in uscita da ammortizzatori sociali. 2. Le iniziative di cui al comma 1 sono finalizzate alla realizzazione di opere e servizi e sono promosse dalla Regione: a) attraverso accordi con altre pubbliche amministrazioni; b) attraverso avvisi rivolti alle pubbliche amministrazioni per la presentazione di progetti di opere e servizi di pubblica utilita'. 3. La Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce obiettivi specifici e modalita' per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, stabilendo in particolare che la quota di finanziamento o contribuzione a carico della Regione non puo' superare l'80 per cento della spesa complessiva prevista dal singolo progetto. 4. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari ad euro 1.000.000,00 si fa fronte con le risorse stanziate sulla UPB 615 «Attuazione Programma fondo sociale europeo -Spese correnti» del bilancio di previsione 2015, ai sensi dell'art. 69.