Art. 45 Interventi finanziari per l'inclusione sociale e la lotta alla poverta' 1. Per il sostegno degli interventi finanziari per l'inclusione sociale e la lotta alla poverta' di cui all'art. 60 della legge regionale n. 77/2012, per l'anno 2015 e' autorizzata la spesa massima di euro 2.500.000,00. 2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 232 «Programmi di intervento specifico relativo ai servizi sociali - Spese correnti» del bilancio di previsione 2015.