Art. 45 
 
           Interventi finanziari per l'inclusione sociale 
                      e la lotta alla poverta' 
 
  1. Per il sostegno degli  interventi  finanziari  per  l'inclusione
sociale e la lotta alla poverta'  di  cui  all'art.  60  della  legge
regionale n. 77/2012, per l'anno 2015 e' autorizzata la spesa massima
di euro 2.500.000,00. 
  2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con  gli  stanziamenti
dell'UPB 232 «Programmi di intervento specifico relativo  ai  servizi
sociali - Spese correnti» del bilancio di previsione 2015.