Art. 46 
 
                         Violenza di genere 
 
  1. Per il sostegno  finanziario  degli  interventi  in  materia  di
violenza di genere previsti dalla legge regionale 16  novembre  2007,
n. 59 (Norme contro la  violenza  di  genere),  e  per  le  attivita'
inerenti alla legge regionale 15 novembre 2004, n. 63  (Norme  contro
le   discriminazioni   determinate   dall'orientamento   sessuale   o
dall'identita' di genere) e' autorizzata la spesa di euro  250.000,00
per l'anno 2015. 
  2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con  gli  stanziamenti
dell'UPB 234 «Programmi ed azioni  per  il  sostegno  dell'inclusione
sociale - Spese correnti» del bilancio di previsione 2015.