Art. 46 Violenza di genere 1. Per il sostegno finanziario degli interventi in materia di violenza di genere previsti dalla legge regionale 16 novembre 2007, n. 59 (Norme contro la violenza di genere), e per le attivita' inerenti alla legge regionale 15 novembre 2004, n. 63 (Norme contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identita' di genere) e' autorizzata la spesa di euro 250.000,00 per l'anno 2015. 2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 234 «Programmi ed azioni per il sostegno dell'inclusione sociale - Spese correnti» del bilancio di previsione 2015.