Art. 29 Accessibilita' 1. Alle persone con disabilita' e' garantita l'accessibilita' all'ambiente fisico, ai trasporti, all'informazione, alla comunicazione, ivi compresi i sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazione, in conformita' con le vigenti normative comunitarie, statali e provinciali. 2. Gli enti pubblici e privati che forniscono servizi pubblici rendono accessibili le informazioni e agevolano la comunicazione, mettendo a disposizione forme di sostegno nonche' tecnologie adeguate ai differenti tipi di disabilita'. 3. La Provincia, nell'ambito delle sue competenze, promuove l'accesso alle nuove tecnologie e ai sistemi d'informazione e comunicazione, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, lettera d). 4. La Provincia promuove la sensibilizzazione e la formazione del personale, delle persone con disabilita' e dei loro familiari sull'accessibilita' e sulla comunicazione facilitata, nonche' sulle modalita' di utilizzo degli ausili e strumenti di supporto. 5. Leggi e altri documenti ufficiali che riguardano in modo particolare le persone con disabilita' sono redatti anche in lingua facile.