Art. 29 
 
                           Accessibilita' 
 
  1. Alle  persone  con  disabilita'  e'  garantita  l'accessibilita'
all'ambiente   fisico,   ai   trasporti,    all'informazione,    alla
comunicazione, ivi compresi i sistemi e le tecnologie di informazione
e comunicazione, in conformita' con le vigenti normative comunitarie,
statali e provinciali. 
  2. Gli enti pubblici e  privati  che  forniscono  servizi  pubblici
rendono accessibili le informazioni  e  agevolano  la  comunicazione,
mettendo a disposizione forme di sostegno nonche' tecnologie adeguate
ai differenti tipi di disabilita'. 
  3.  La  Provincia,  nell'ambito  delle  sue  competenze,   promuove
l'accesso  alle  nuove  tecnologie  e  ai  sistemi  d'informazione  e
comunicazione, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, lettera d). 
  4. La Provincia promuove la sensibilizzazione e la  formazione  del
personale,  delle  persone  con  disabilita'  e  dei  loro  familiari
sull'accessibilita' e sulla comunicazione facilitata,  nonche'  sulle
modalita' di utilizzo degli ausili e strumenti di supporto. 
  5. Leggi  e  altri  documenti  ufficiali  che  riguardano  in  modo
particolare le persone con disabilita' sono redatti anche  in  lingua
facile.