Art. 30 
 
                              Mobilita' 
 
  1. La Provincia adotta misure efficaci per assicurare alle  persone
con disabilita' la mobilita' personale con la maggiore inclusione  ed
autonomia possibile, garantendo in particolare: 
    a) l'accesso agli ausili  e  alle  tecnologie  di  supporto  alla
mobilita', ai sensi dell'articolo 23, comma 2, lettera d); 
    b) servizi accessibili di trasporto pubblico in  conformita'  con
le leggi comunitarie, statali e provinciali vigenti; 
    c) prestazioni  economiche  per  l'acquisto  e  l'adattamento  di
veicoli ad uso privato; 
    d) prestazioni economiche per il  trasporto  e  l'accompagnamento
delle persone con disabilita'; 
    e) la formazione del personale conducente e degli accompagnatori,
nonche' delle persone con disabilita' sulle tecniche di mobilita'; 
    f) la promozione di  progetti  innovativi  e  di  training  sulla
mobilita'  che  favoriscano  l'inclusione,  l'autonomia  e  la   vita
indipendente delle persone con disabilita'. 
  2. Il trasporto e l'accompagnamento delle persone  con  disabilita'
dal proprio domicilio alle scuole dell'infanzia e alle scuole di  cui
all'articolo 6 , comma 1, sono eseguiti in conformita' con la vigente
normativa provinciale tramite: 
    a) i servizi pubblici, sempre che  essi  siano  accessibili  alla
persona, eventualmente integrati dal servizio di accompagnamento; 
    b) i servizi  di  trasporto  scolastici  o  appositi  servizi  di
trasporto accessibili alla persona, eventualmente  integrati  con  il
servizio di accompagnamento; 
    c) la  famiglia,  che  puo'  ottenere  un  rimborso  chilometrico
nell'ambito delle prestazioni economiche di cui al comma  1,  lettera
d). 
  3. Le persone con disabilita' raggiungono autonomamente la sede dei
servizi sociali semi  residenziali,  ma  se  non  fossero  in  grado,
ricevono un training di  preparazione  specifica.  Se  anche  con  il
training non riuscissero ad acquisire  la  necessaria  autonomia  per
raggiungere i servizi sociali,  al  trasporto  e  all'accompagnamento
provvede la loro famiglia, che puo' ottenere un rimborso chilometrico
nell'ambito delle prestazioni economiche di cui al comma  1,  lettera
d). Qualora la famiglia, a  fronte  di  comprovate  motivazioni,  non
possa provvedervi, il trasporto e  l'accompagnamento  necessari  sono
effettuati dai servizi sociali mediante: 
    a) un  servizio  di  accompagnamento  nei  servizi  di  trasporto
pubblici, sempre che essi siano accessibili alla persona; 
    b) i servizi di trasporto scolastico gia'  esistenti  di  cui  al
comma 2, lettera b), per i posti disponibili; 
    c) appositi servizi di trasporto accessibili,  organizzati  dagli
enti  gestori  dei  servizi  sociali,  all'occorrenza  integrati  dal
servizio di accompagnamento. 
  4. Il servizio di trasporto di cui ai commi 2 e 3, svolto  da  enti
privati senza scopo di lucro e idonei allo scopo, non e' soggetto  ad
autorizzazione  per  l'esercizio  del  servizio   di   noleggio   con
conducente.