Art. 30 Mobilita' 1. La Provincia adotta misure efficaci per assicurare alle persone con disabilita' la mobilita' personale con la maggiore inclusione ed autonomia possibile, garantendo in particolare: a) l'accesso agli ausili e alle tecnologie di supporto alla mobilita', ai sensi dell'articolo 23, comma 2, lettera d); b) servizi accessibili di trasporto pubblico in conformita' con le leggi comunitarie, statali e provinciali vigenti; c) prestazioni economiche per l'acquisto e l'adattamento di veicoli ad uso privato; d) prestazioni economiche per il trasporto e l'accompagnamento delle persone con disabilita'; e) la formazione del personale conducente e degli accompagnatori, nonche' delle persone con disabilita' sulle tecniche di mobilita'; f) la promozione di progetti innovativi e di training sulla mobilita' che favoriscano l'inclusione, l'autonomia e la vita indipendente delle persone con disabilita'. 2. Il trasporto e l'accompagnamento delle persone con disabilita' dal proprio domicilio alle scuole dell'infanzia e alle scuole di cui all'articolo 6 , comma 1, sono eseguiti in conformita' con la vigente normativa provinciale tramite: a) i servizi pubblici, sempre che essi siano accessibili alla persona, eventualmente integrati dal servizio di accompagnamento; b) i servizi di trasporto scolastici o appositi servizi di trasporto accessibili alla persona, eventualmente integrati con il servizio di accompagnamento; c) la famiglia, che puo' ottenere un rimborso chilometrico nell'ambito delle prestazioni economiche di cui al comma 1, lettera d). 3. Le persone con disabilita' raggiungono autonomamente la sede dei servizi sociali semi residenziali, ma se non fossero in grado, ricevono un training di preparazione specifica. Se anche con il training non riuscissero ad acquisire la necessaria autonomia per raggiungere i servizi sociali, al trasporto e all'accompagnamento provvede la loro famiglia, che puo' ottenere un rimborso chilometrico nell'ambito delle prestazioni economiche di cui al comma 1, lettera d). Qualora la famiglia, a fronte di comprovate motivazioni, non possa provvedervi, il trasporto e l'accompagnamento necessari sono effettuati dai servizi sociali mediante: a) un servizio di accompagnamento nei servizi di trasporto pubblici, sempre che essi siano accessibili alla persona; b) i servizi di trasporto scolastico gia' esistenti di cui al comma 2, lettera b), per i posti disponibili; c) appositi servizi di trasporto accessibili, organizzati dagli enti gestori dei servizi sociali, all'occorrenza integrati dal servizio di accompagnamento. 4. Il servizio di trasporto di cui ai commi 2 e 3, svolto da enti privati senza scopo di lucro e idonei allo scopo, non e' soggetto ad autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.