Art. 50 Ambito di applicazione 1. Il presente capo disciplina le procedure amministrative semplificate per la costruzione, il rifacimento, la riattivazione, la modifica, il potenziamento e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonche' per le opere e le infrastrutture connesse. 2. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano agli impianti ibridi qualora il produttore dimostri che la producibilita' imputabile all'impiego delle fonti rinnovabili e' superiore al 50 per cento della producibilita' complessiva dell'impianto oggetto di autorizzazione. Per impianti ibridi, si intendono gli impianti che producono energia mediante l'utilizzo di fonti energetiche convenzionali di origine fossile o di fonti rinnovabili.