Art. 50 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1.  Il  presente  capo  disciplina  le   procedure   amministrative
semplificate per la costruzione, il rifacimento, la riattivazione, la
modifica, il potenziamento e l'esercizio degli impianti di produzione
di  energia  da  fonti  rinnovabili,  nonche'  per  le  opere  e   le
infrastrutture connesse. 
  2. Le disposizioni di  cui  al  presente  capo  si  applicano  agli
impianti ibridi qualora il produttore dimostri che la  producibilita'
imputabile all'impiego delle fonti rinnovabili e' superiore al 50 per
cento  della  producibilita'  complessiva  dell'impianto  oggetto  di
autorizzazione. Per impianti ibridi, si intendono  gli  impianti  che
producono  energia   mediante   l'utilizzo   di   fonti   energetiche
convenzionali di origine fossile o di fonti rinnovabili.