Art. 51 Regimi di autorizzazione 1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2, 3, 5 e 7, la realizzazione e l'esercizio degli impianti di cui all'art. 50 sono autorizzati a seguito di un procedimento unico che si' svolge in sede di conferenza di servizi, secondo quanto previsto dall'art. 52. 2. Agli impianti indicati ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida adottate ai sensi dell'art. 12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita'), si applica l'art. 61 della l.r. 11/1998, ad eccezione dei casi in cui i paragrafi 11 e 12 delle medesime linee guida prevedano la preventiva comunicazione dell'inizio dei lavori al Comune competente per territorio. 3. Gli impianti solari termici di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), sono realizzati previa comunicazione dell'inizio dei lavori al Comune competente per territorio. Agli impianti solari termici non compresi nel predetto art. 7, comma 1, del d.lgs. 28/2011, si applica l'art. 61 della 1.r. 11/1998. 4. Nel caso di impianti che utilizzano risorse geotermiche, il procedimento di cui al comma 1 si applica, ai sensi del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'art. 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99), per impianti con potenza installata superiore a 1 MegaWatt (MW). 5. Agli interventi di realizzazione di impianti con potenza inferiore alla soglia di cui al comma 4, si applica l'art. 61 della l.r. 11/1998. Per gli impianti con potenza compresa tra 1 MW e 50 KiloWatt (kW), la presentazione della SCIA edilizia e' subordinata al parere preventivo vincolante della struttura regionale competente in materia di attivita' geologiche. Per gli impianti con potenza inferiore a 50 kW, la SCIA edilizia e' corredata di perizia geologica asseverata. 6. Nel caso di impianti per la produzione di energia termica alimentati da biomasse, il procedimento di cui al comma 1 si applica per impianti con potenza installata superiore a 3 MW. 7. Per gli impianti idroelettrici e geotermici a circuito aperto, soggetti ad autorizzazione unica, il procedimento di cui al comma 1 e' avviato previo rilascio della subconcessione per l'utilizzazione delle acque pubbliche. 8. Non sono soggetti al procedimento di cui al comma l gli impianti alimentati da rifiuti. 9. Non sono sottoposti alla disciplina di cui al presente capo i progetti finalizzati all'esecuzione di lavori pubblici di interesse regionale.