Art. 51 
 
                      Regimi di autorizzazione 
 
  1. Fatto  salvo  quanto  previsto  dai  commi  2,  3,  5  e  7,  la
realizzazione e l'esercizio degli impianti di cui  all'art.  50  sono
autorizzati a seguito di un procedimento unico che si' svolge in sede
di conferenza di servizi, secondo quanto previsto dall'art. 52. 
  2. Agli impianti indicati ai paragrafi 11 e 12  delle  linee  guida
adottate ai sensi dell'art. 12, comma 10, del decreto legislativo  29
dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa
alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti  energetiche
rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita'), si applica l'art.
61 della l.r. 11/1998, ad eccezione dei casi in cui i paragrafi 11  e
12 delle medesime linee guida prevedano la  preventiva  comunicazione
dell'inizio dei lavori al Comune competente per territorio. 
  3. Gli impianti solari termici di cui  all'art.  7,  comma  1,  del
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione  della  direttiva
2009/28/CE  sulla   promozione   dell'uso   dell'energia   da   fonti
rinnovabili,  recante  modifica  e   successiva   abrogazione   delle
direttive  2001/77/CE   e   2003/30/CE),   sono   realizzati   previa
comunicazione  dell'inizio  dei  lavori  al  Comune  competente   per
territorio. Agli impianti solari termici non  compresi  nel  predetto
art. 7, comma 1, del d.lgs. 28/2011, si applica l'art. 61 della  1.r.
11/1998. 
  4. Nel caso di impianti  che  utilizzano  risorse  geotermiche,  il
procedimento di cui al comma 1  si  applica,  ai  sensi  del  decreto
legislativo 11 febbraio 2010, n. 22  (Riassetto  della  normativa  in
materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a  norma
dell'art. 27, comma 28, della legge  23  luglio  2009,  n.  99),  per
impianti con potenza installata superiore a 1 MegaWatt (MW). 
  5.  Agli  interventi  di  realizzazione  di  impianti  con  potenza
inferiore alla soglia di cui al comma 4, si applica l'art.  61  della
l.r. 11/1998. Per gli impianti con potenza compresa tra  1  MW  e  50
KiloWatt (kW), la presentazione della SCIA edilizia e' subordinata al
parere preventivo vincolante della struttura regionale competente  in
materia  di  attivita'  geologiche.  Per  gli  impianti  con  potenza
inferiore a 50 kW, la SCIA edilizia e' corredata di perizia geologica
asseverata. 
  6. Nel caso di  impianti  per  la  produzione  di  energia  termica
alimentati da biomasse, il procedimento di cui al comma 1 si  applica
per impianti con potenza installata superiore a 3 MW. 
  7. Per gli impianti idroelettrici e geotermici a  circuito  aperto,
soggetti ad autorizzazione unica, il procedimento di cui al  comma  1
e' avviato previo rilascio della subconcessione  per  l'utilizzazione
delle acque pubbliche. 
  8. Non sono soggetti al procedimento di cui al comma l gli impianti
alimentati da rifiuti. 
  9. Non sono sottoposti alla disciplina di cui al  presente  capo  i
progetti finalizzati all'esecuzione di lavori pubblici  di  interesse
regionale.