Art. 52 
 
                        Autorizzazione unica 
 
  1.  Il  procedimento  di  cui   all'art.   51   si   conclude   con
un'autorizzazione unica rilasciata con  provvedimento  del  dirigente
della  struttura  regionale  competente  in  materia   di   risparmio
energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili. 
  2.  L'autorizzazione  unica  e'  rilasciata  previa  indizione   di
apposita conferenza di servizi alla quale sono invitate le  strutture
regionali, le amministrazioni pubbliche e gli enti interessati con le
modalita' di cui al capo VI, sezione II, della l.r. 19/2007. 
  3. Gli esiti delle procedure di verifica di assoggettabilita' o  di
valutazione di impatto ambientale di  cui  alla  legge  regionale  26
maggio 2009, n. 12 (Legge comunitaria 2009),  nonche'  di  tutti  gli
atti autorizzativi comunque denominati in materia ambientale  di  cui
all'art. 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152  (Norme  in
materia ambientale), sono acquisiti nell'ambito della  conferenza  di
servizi. I lavori della medesima conferenza rimangono sospesi fino al
termine previsto per la conclusione delle predette procedure. 
  4. Il termine per la conclusione del procedimento  unico  non  puo'
comunque essere superiore a novanta giorni decorrenti dalla  data  di
ricevimento dell'istanza. 
  5.  Entro  quindici  giorni   dal   ricevimento   dell'istanza   il
responsabile del procedimento verifica la completezza  formale  della
documentazione. In caso di carenza della  documentazione  prescritta,
il responsabile del procedimento comunica  al  proponente,  entro  lo
stesso termine, l'improcedibilita'  dell'istanza.  In  tal  caso,  il
procedimento puo' essere  avviato  solo  dalla  data  di  ricevimento
dell'istanza completa. 
  6. Trascorso il termine di cui al  comma  5  senza  che  sia  stata
comunicata  al   proponente   l'improcedibilita'   dell'istanza,   il
procedimento si intende avviato. 
  7. Contestualmente alla presentazione dell'istanza, il  proponente,
pena la conclusione del procedimento con esito negativo, fornisce  la
documentazione atta a dimostrare la piena  proprieta'  o  l'effettiva
disponibilita' del sito o dell'immobile su cui e' ubicato l'impianto.
Nel  caso  in  cui  il  titolo  giuridico  sia  diverso  dalla  piena
proprieta', l'effettiva disponibilita' del sito  o  dell'immobile  e'
documentata mediante contratto registrato, corredato dell'assenso del
proprietario all'esecuzione dei lavori.