Art. 52 Autorizzazione unica 1. Il procedimento di cui all'art. 51 si conclude con un'autorizzazione unica rilasciata con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili. 2. L'autorizzazione unica e' rilasciata previa indizione di apposita conferenza di servizi alla quale sono invitate le strutture regionali, le amministrazioni pubbliche e gli enti interessati con le modalita' di cui al capo VI, sezione II, della l.r. 19/2007. 3. Gli esiti delle procedure di verifica di assoggettabilita' o di valutazione di impatto ambientale di cui alla legge regionale 26 maggio 2009, n. 12 (Legge comunitaria 2009), nonche' di tutti gli atti autorizzativi comunque denominati in materia ambientale di cui all'art. 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), sono acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi. I lavori della medesima conferenza rimangono sospesi fino al termine previsto per la conclusione delle predette procedure. 4. Il termine per la conclusione del procedimento unico non puo' comunque essere superiore a novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza. 5. Entro quindici giorni dal ricevimento dell'istanza il responsabile del procedimento verifica la completezza formale della documentazione. In caso di carenza della documentazione prescritta, il responsabile del procedimento comunica al proponente, entro lo stesso termine, l'improcedibilita' dell'istanza. In tal caso, il procedimento puo' essere avviato solo dalla data di ricevimento dell'istanza completa. 6. Trascorso il termine di cui al comma 5 senza che sia stata comunicata al proponente l'improcedibilita' dell'istanza, il procedimento si intende avviato. 7. Contestualmente alla presentazione dell'istanza, il proponente, pena la conclusione del procedimento con esito negativo, fornisce la documentazione atta a dimostrare la piena proprieta' o l'effettiva disponibilita' del sito o dell'immobile su cui e' ubicato l'impianto. Nel caso in cui il titolo giuridico sia diverso dalla piena proprieta', l'effettiva disponibilita' del sito o dell'immobile e' documentata mediante contratto registrato, corredato dell'assenso del proprietario all'esecuzione dei lavori.