Art. 53 Contenuti essenziali dell'autorizzazione unica 1. Il rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'art. 52 costituisce titolo a realizzare l'intervento richiesto e a esercire l'impianto in conformita' al progetto approvato. L'autorizzazione puo' includere le eventuali prescrizioni alle quali sono subordinati la realizzazione e l'esercizio dell'impianto e le specifiche modalita' per l'ottemperanza all'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi, a carico del soggetto esercente, a seguito della dismissione dell'impianto o, se del caso, per l'ottemperanza all'obbligo dell'esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale. Per l'adempimento ai suddetti obblighi, l'autorizzazione unica prevede apposita garanzia economica a favore del Comune competente per territorio, definita sulla base di un piano di dismissione e di una stima particolareggiata dei costi presentati dal proponente. 2. L'autorizzazione unica, conforme alla determinazione assunta dalla conferenza di servizi, sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, permesso, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni coinvolte. 3. L'autorizzazione unica costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico, previa pubblicazione ai sensi dell'art. 18 della l.r. 11/1998. Per le zone destinate dai piani regolatori vigenti ad usi agro-silvo-pastorali, l'ubicazione degli impianti di cui all'art. 50, comma 1, deve tenere conto delle disposizioni vigenti in materia di sostegno al settore agricolo, alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversita', con particolare riferimento alla tutela del paesaggio rurale e alla compatibilita' delle installazioni con l'esercizio delle attivita' agricole.