Art. 53 
 
           Contenuti essenziali dell'autorizzazione unica 
 
  1.  Il  rilascio  dell'autorizzazione  unica  di  cui  all'art.  52
costituisce titolo a realizzare l'intervento richiesto e  a  esercire
l'impianto in conformita'  al  progetto  approvato.  L'autorizzazione
puo' includere le eventuali prescrizioni alle quali sono  subordinati
la  realizzazione  e  l'esercizio  dell'impianto  e   le   specifiche
modalita' per l'ottemperanza all'obbligo della  rimessa  in  pristino
dello stato dei luoghi, a carico del soggetto  esercente,  a  seguito
della dismissione dell'impianto o, se del  caso,  per  l'ottemperanza
all'obbligo dell'esecuzione di misure  di  reinserimento  e  recupero
ambientale. Per l'adempimento ai suddetti obblighi,  l'autorizzazione
unica  prevede  apposita  garanzia  economica  a  favore  del  Comune
competente per  territorio,  definita  sulla  base  di  un  piano  di
dismissione e di una stima particolareggiata dei costi presentati dal
proponente. 
  2. L'autorizzazione unica,  conforme  alla  determinazione  assunta
dalla conferenza di servizi, sostituisce a  tutti  gli  effetti  ogni
autorizzazione, concessione, permesso, nulla osta o atto  di  assenso
comunque denominato di competenza delle amministrazioni coinvolte. 
  3. L'autorizzazione unica costituisce, ove occorra,  variante  allo
strumento urbanistico, previa pubblicazione  ai  sensi  dell'art.  18
della l.r. 11/1998.  Per  le  zone  destinate  dai  piani  regolatori
vigenti ad usi agro-silvo-pastorali, l'ubicazione degli  impianti  di
cui all'art. 50,  comma  1,  deve  tenere  conto  delle  disposizioni
vigenti  in  materia  di   sostegno   al   settore   agricolo,   alla
valorizzazione delle tradizioni agroalimentari  locali,  alla  tutela
della biodiversita', con  particolare  riferimento  alla  tutela  del
paesaggio  rurale  e  alla  compatibilita'  delle  installazioni  con
l'esercizio delle attivita' agricole.