Art. 54 Regime giuridico dell'autorizzazione unica 1. L'autorizzazione unica deve prevedere dei termini per l'avvio e la conclusione dei lavori, decorsi i quali la stessa perde efficacia. I suddetti termini devono essere congruenti con i termini di efficacia degli atti amministrativi che l'autorizzazione recepisce. Resta fermo l'obbligo del periodico rinnovo cui sono eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell'autorizzazione unica. 2. I termini stabiliti dal comma l possono essere prorogati, anteriormente alla scadenza, con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili per una sola volta e per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, per comprovati motivi, nei casi di sopravvenute e documentabili circostanze o impedimenti, anche di carattere amministrativo, non dipendenti dalla volonta' dell'interessato. 3. L'autorizzazione unica non trasferisce in capo alla struttura regionale competente in materia di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili le competenze previste dalle diverse discipline di settore, ivi comprese le attivita' di vigilanza sul rispetto delle diverse discipline di settore in ordine alla realizzazione, al corretto funzionamento e alla dismissione degli impianti, nonche' delle opere e delle infrastrutture connesse, le quali restano in capo ai Comuni competenti per territorio, alle amministrazioni e alle strutture coinvolte.