Art. 54 
 
             Regime giuridico dell'autorizzazione unica 
 
  1. L'autorizzazione unica deve prevedere dei termini per l'avvio  e
la conclusione dei lavori, decorsi i quali la stessa perde efficacia.
I  suddetti  termini  devono  essere  congruenti  con  i  termini  di
efficacia degli atti amministrativi che  l'autorizzazione  recepisce.
Resta fermo l'obbligo del periodico rinnovo  cui  sono  eventualmente
assoggettate     le      autorizzazioni      settoriali      recepite
nell'autorizzazione unica. 
  2. I termini  stabiliti  dal  comma  l  possono  essere  prorogati,
anteriormente alla scadenza, con provvedimento  del  dirigente  della
struttura regionale competente in materia di risparmio  energetico  e
sviluppo delle fonti rinnovabili per una sola volta e per un  periodo
non superiore a ventiquattro mesi, per comprovati motivi, nei casi di
sopravvenute e documentabili  circostanze  o  impedimenti,  anche  di
carattere   amministrativo,    non    dipendenti    dalla    volonta'
dell'interessato. 
  3. L'autorizzazione unica non trasferisce in  capo  alla  struttura
regionale competente in materia di risparmio energetico e di sviluppo
delle  fonti  rinnovabili  le  competenze  previste   dalle   diverse
discipline di settore, ivi comprese le  attivita'  di  vigilanza  sul
rispetto  delle  diverse  discipline  di  settore  in   ordine   alla
realizzazione, al corretto funzionamento  e  alla  dismissione  degli
impianti, nonche' delle opere e  delle  infrastrutture  connesse,  le
quali restano in capo  ai  Comuni  competenti  per  territorio,  alle
amministrazioni e alle strutture coinvolte.