Art. 55 
 
                           Aree non idonee 
 
  1. Al fine di accelerare l'iter di autorizzazione alla  costruzione
e all'esercizio degli impianti, la Giunta regionale, sentiti i Comuni
competenti per  territorio,  puo'  individuare  le  aree  non  idonee
all'installazione di specifiche tipologie di impianti, sulla base dei
criteri previsti dalle linee guida adottate ai  sensi  dell'art.  12,
comma 10, del d.lgs. 387/2003.