Art. 55 Aree non idonee 1. Al fine di accelerare l'iter di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti, la Giunta regionale, sentiti i Comuni competenti per territorio, puo' individuare le aree non idonee all'installazione di specifiche tipologie di impianti, sulla base dei criteri previsti dalle linee guida adottate ai sensi dell'art. 12, comma 10, del d.lgs. 387/2003.