Art. 56 
 
                         Misure compensative 
 
  1. L'autorizzazione unica non puo' prevedere misure compensative  a
favore della Regione. 
  2. Le misure  compensative  a  favore  dei  Comuni  competenti  per
territorio possono  essere  individuate  in  sede  di  conferenza  di
servizi sulla base dei criteri previsti dalle linee guida adottate ai
sensi  dell'art.  12,  comma  10,  del  d.lgs.  387/2003.  Le  misure
compensative non hanno natura patrimoniale o economica  e  riguardano
azioni di parziale riequilibrio ambientale e  territoriale  a  favore
dei Comuni interessati. 
  3. L'autorizzazione unica prevede l'entita' delle eventuali  misure
compensative e le modalita' con cui il proponente provvede alla  loro
attuazione, pena la decadenza della stessa autorizzazione.