Art. 56 Misure compensative 1. L'autorizzazione unica non puo' prevedere misure compensative a favore della Regione. 2. Le misure compensative a favore dei Comuni competenti per territorio possono essere individuate in sede di conferenza di servizi sulla base dei criteri previsti dalle linee guida adottate ai sensi dell'art. 12, comma 10, del d.lgs. 387/2003. Le misure compensative non hanno natura patrimoniale o economica e riguardano azioni di parziale riequilibrio ambientale e territoriale a favore dei Comuni interessati. 3. L'autorizzazione unica prevede l'entita' delle eventuali misure compensative e le modalita' con cui il proponente provvede alla loro attuazione, pena la decadenza della stessa autorizzazione.