Art. 57 
 
          Termine di vita utile dell'impianto e dismissione 
 
  1. Al termine di vita utile dell'impianto,  il  proponente  procede
alla dismissione dello stesso e al ripristino del sito in  condizioni
analoghe allo stato originario. 
  2. Il  proponente,  comunque,  provvede  alla  dismissione  qualora
l'impianto risulti  non  operativo  da  piu'  di  dodici  mesi,  come
risultante  da  apposita  attestazione  del  Comune  competente   per
territorio, ad eccezione  di  specifiche  situazioni  determinate  da
interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. 
  3. In relazione a  quanto  previsto  dal  comma  1,  il  proponente
corrisponde a favore del Comune competente per  territorio,  all'atto
di avvio dei lavori, una cauzione a  garanzia  dell'esecuzione  degli
interventi di dismissione dell'impianto e  di  ripristino  del  sito,
proporzionata al valore dei medesimi interventi. 
  4. La cauzione puo' assumere sia la forma di fideiussione  bancaria
o assicurativa, sia quella di cauzione  reale,  tramite  deposito  in
denaro versato presso il Comune.