Art. 57 Termine di vita utile dell'impianto e dismissione 1. Al termine di vita utile dell'impianto, il proponente procede alla dismissione dello stesso e al ripristino del sito in condizioni analoghe allo stato originario. 2. Il proponente, comunque, provvede alla dismissione qualora l'impianto risulti non operativo da piu' di dodici mesi, come risultante da apposita attestazione del Comune competente per territorio, ad eccezione di specifiche situazioni determinate da interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. 3. In relazione a quanto previsto dal comma 1, il proponente corrisponde a favore del Comune competente per territorio, all'atto di avvio dei lavori, una cauzione a garanzia dell'esecuzione degli interventi di dismissione dell'impianto e di ripristino del sito, proporzionata al valore dei medesimi interventi. 4. La cauzione puo' assumere sia la forma di fideiussione bancaria o assicurativa, sia quella di cauzione reale, tramite deposito in denaro versato presso il Comune.