Art. 58 
 
               Esenzione dal contributo di costruzione 
 
  1. In conformita' alle linee guida adottate ai sensi dell'art.  12,
comma 10, del d.lgs. 387/2003, il contributo di  costruzione  non  e'
dovuto  per  i   nuovi   impianti,   lavori,   opere,   modifiche   o
installazioni, qualora siano relativi a fonti rinnovabili di energia.