Art. 58 Esenzione dal contributo di costruzione 1. In conformita' alle linee guida adottate ai sensi dell'art. 12, comma 10, del d.lgs. 387/2003, il contributo di costruzione non e' dovuto per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche o installazioni, qualora siano relativi a fonti rinnovabili di energia.