Art. 59 
 
                     Trasparenza amministrativa 
 
  1. La Regione  rende  pubbliche,  anche  tramite  il  proprio  sito
istituzionale,   le   informazioni   utili   afferenti   al    regime
autorizzatorio di cui al presente capo, nonche'  l'elenco  aggiornato
dei provvedimenti di autorizzazione alla costruzione e  all'esercizio
degli impianti, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno  2003,
n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). 
  2. I Comuni, entro il mese di febbraio  di  ogni  anno,  forniscono
alla Regione  tutte  le  informazioni  inerenti  agli  impianti  che,
nell'anno precedente, hanno conseguito  il  titolo  abilitativo  alla
costruzione in base alle procedure indicate all'art. 51, commi 2, 3 e
5.