Art. 59 Trasparenza amministrativa 1. La Regione rende pubbliche, anche tramite il proprio sito istituzionale, le informazioni utili afferenti al regime autorizzatorio di cui al presente capo, nonche' l'elenco aggiornato dei provvedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). 2. I Comuni, entro il mese di febbraio di ogni anno, forniscono alla Regione tutte le informazioni inerenti agli impianti che, nell'anno precedente, hanno conseguito il titolo abilitativo alla costruzione in base alle procedure indicate all'art. 51, commi 2, 3 e 5.