Art. 51 Completamento dei lavori 1. Per gli appalti di lavori fino a un importo totale non superiore a un milione di euro, il completamento dei lavori puo' essere affidato mediante procedura negoziata ai subappaltatori, qualora questi siano in possesso dei requisiti e abbiano eseguito almeno meta' del proprio contratto, nei seguenti casi: a) risoluzione del contratto di appalto in danno dell'appaltatore; b) scioglimento del contratto per effetto del sopravvenuto fallimento dell'appaltatore o della liquidazione coatta amministrativa dello stesso.