Art. 51 
 
                      Completamento dei lavori 
 
  1. Per gli appalti di lavori fino a un importo totale non superiore
a un milione  di  euro,  il  completamento  dei  lavori  puo'  essere
affidato mediante  procedura  negoziata  ai  subappaltatori,  qualora
questi siano in possesso dei  requisiti  e  abbiano  eseguito  almeno
meta' del proprio contratto, nei seguenti casi: 
    a)   risoluzione   del   contratto   di    appalto    in    danno
dell'appaltatore; 
    b)  scioglimento  del  contratto  per  effetto  del  sopravvenuto
fallimento   dell'appaltatore    o    della    liquidazione    coatta
amministrativa dello stesso.