Art. 52 
 
                   Verbali di accertamento ai fini 
                 della presa in consegna anticipata 
 
  1.  Qualora  l'amministrazione  committente  abbia  necessita'   di
occupare o utilizzare l'opera o il  lavoro  realizzato  ovvero  parte
dell'opera o del lavoro realizzato prima della  completa  ultimazione
dei lavori e tale eventualita' sia stata prevista in contratto,  puo'
procedere alla presa in consegna anticipata a condizione che: 
    a) sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico; 
    b) sia stato tempestivamente richiesto, a cura  del  responsabile
unico del procedimento/della responsabile unica del procedimento,  il
certificato di abitabilita', il certificato di agibilita' delle opere
eseguite o la licenza d'uso; 
    c)  siano  stati  eseguiti  i  necessari  allacciamenti   idrici,
elettrici e fognari alle reti dei pubblici servizi; 
    d) siano state eseguite le prove previste dal capitolato speciale
d'appalto; 
    e) sia stato redatto apposito stato di  consistenza  dettagliato,
da allegare al verbale di consegna del lavoro. 
  2. Il direttore/la  direttrice  dei  lavori  procede  a  verificare
l'esistenza delle condizioni di cui al comma 1 nonche' ad  effettuare
le necessarie constatazioni per accertare che l'occupazione  e  l'uso
dell'opera o del lavoro sia possibile nei limiti di sicurezza e senza
inconvenienti nei riguardi dell'amministrazione committente  e  senza
ledere il contratto. 
  3. Il direttore/la direttrice redige un verbale, sottoscritto anche
dal responsabile unico del procedimento/dalla responsabile unica  del
procedimento, contenente le constatazioni fatte e le conclusioni  cui
perviene. 
  4.  La  presa  in  consegna  anticipata  non  incide  sul  giudizio
definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere  al
riguardo,   e   sulle   eventuali   e   conseguenti   responsabilita'
dell'appaltatore.