Art. 52 Verbali di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata 1. Qualora l'amministrazione committente abbia necessita' di occupare o utilizzare l'opera o il lavoro realizzato ovvero parte dell'opera o del lavoro realizzato prima della completa ultimazione dei lavori e tale eventualita' sia stata prevista in contratto, puo' procedere alla presa in consegna anticipata a condizione che: a) sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico; b) sia stato tempestivamente richiesto, a cura del responsabile unico del procedimento/della responsabile unica del procedimento, il certificato di abitabilita', il certificato di agibilita' delle opere eseguite o la licenza d'uso; c) siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle reti dei pubblici servizi; d) siano state eseguite le prove previste dal capitolato speciale d'appalto; e) sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di consegna del lavoro. 2. Il direttore/la direttrice dei lavori procede a verificare l'esistenza delle condizioni di cui al comma 1 nonche' ad effettuare le necessarie constatazioni per accertare che l'occupazione e l'uso dell'opera o del lavoro sia possibile nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi dell'amministrazione committente e senza ledere il contratto. 3. Il direttore/la direttrice redige un verbale, sottoscritto anche dal responsabile unico del procedimento/dalla responsabile unica del procedimento, contenente le constatazioni fatte e le conclusioni cui perviene. 4. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilita' dell'appaltatore.